Con la costituzione del fondo patrimoniale, entrambi i coniugi o uno solo di essi o, ancora, un terzo, non appartenente al nucleo familiare, possono vincolare alcuni beni immobili, mobili registrati o titoli di credito al soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
Il fondo patrimoniale è sottoposto ad una doppia forma di pubblicità: annotazione nei registri dello stato civile, con funzione dichiarativa, e trascrizione, con funzione di pubblicità notizia; ma per la Corte di Cassazione solo la prima è idonea ad assicurare l’opponibilità della convenzione matrimoniale ai terzi.
Per l’effetto di tale vincolo, i beni in esso conferiti non possono essere alienati, ipotecati, dati in pegno o comunque vincolati, se non con il consenso di entrambi i coniugi e, se vi sono figli minori, con l’autorizzazione concessa dal giudice, con provvedimento emesso in camera di consiglio, nei soli casi di necessità o di utilità evidente, né possono essere oggetto di azioni esecutive per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
L’esecuzione sui beni e sui frutti del fondo patrimoniale è consentita, a norma dell’articolo 170 del codice civile soltanto per debiti contratti per far fronte ad esigenze familiari.
Tramite la costituzione di un fondo patrimoniale si verifica, dunque, una deroga al principio generale della responsabilità patrimoniale previsto dall’art. 2740 del codice civile, atteso che i beni conferiti in fondo possono essere aggrediti solo in virtù dei crediti sorti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia.
È tuttavia onere dell’interessato a far valere l’impignorabilità dimostrare, sia che i debiti per cui si procede in esecuzione erano stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, sia che i creditori procedenti fossero a conoscenza di tali circostanze.
Nella pratica, ciò si traduce nella circostanza che la costituzione del fondo non impedisce – di per sé – lo svolgimento dell’azione esecutiva, ma gli interessati, i coniugi ovvero i figli, possono far valere l’impignorabilità mediante opposizione all’esecuzione.
La giurisprudenza intende per “bisogni della famiglia” le esigenze di vita dei suoi componenti.
In tale concetto possono ricomprendersi, oltre alle esigenze primarie attinenti alla vita della famiglia (mantenimento, abitazione, educazione della prole e dei componenti il nucleo, cure mediche, ecc.), in conformità con il potere di indirizzo della vita familiare in capo ai coniugi, anche i bisogni relativi allo sviluppo stesso della famiglia, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa. Non solo le spese per le necessità primarie, ma anche le spese per assicurare il tenore di vita prescelto dai coniugi sono considerate rientranti nella previsione.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 4011 del 19/2/2013 (confermata anche di recente dalla pronuncia n. 23054/2016), ha ritenuto che nei “bisogni della famiglia” sono da ricomprendersi anche “i bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell’indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari”.
Sempre secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, poiché il vincolo di inespropriabilità si configura quale strumento volto ad impedire la distrazione dei beni del fondo dalla loro destinazione e quindi a garantire la funzione stessa dell’istituto, il criterio identificativo dei crediti il cui soddisfacimento può essere realizzato in via esecutiva sui beni conferiti nel fondo, va ricercato non già nella natura delle obbligazioni, ma nella relazione esistente tra il fatto generatore di esse e i bisogni della famiglia, con la conseguenza che, ove la fonte e la ragione del rapporto obbligatorio abbiano inerenza diretta e immediata con le esigenze familiari, deve sempre ritenersi operante la regola della piena responsabilità del fondo. Pertanto, qualora si evinca una inerenza diretta con le esigenze familiari, l’esecuzione sui beni conferiti in fondo patrimoniale può avere luogo anche per il soddisfacimento di una obbligazione di origine extracontrattuale.
FOCUS
La verifica dell’esistenza sull’immobile pignorato del vincolo dato dalla costituzione di un fondo patrimoniale è riscontrabile dall’esame della perizia tecnica d’ufficio a disposizione degli interessati all’acquisto. Tale vincolo non è di per sé opponibile alla procedura, con la conseguenza che l’immobile viene di norma trasferito libero da formalità pregiudizievoli, salva l’eventualità di vittoriosa opposizione all’esecuzione da parte del debitore, del coniuge ovvero dei figli.
È bene ricordare, da ultimo, che nel caso in cui il creditore procedente vanti ipoteca iscritta precedentemente alla trascrizione del fondo, potrà comunque sempre procedere alla vendita forzata.
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