La costituzione del fondo patrimoniale prevista dall’articolo 167 cod. civ. per l’opponibilità ai terzi del vincolo, impone l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio, mentre la trascrizione imposta per gli immobili dall’articolo 2647 cod. civ. risponde ad una funzione di pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti.
IL COMMENTO
I coniugi OMISSIS proponevano opposizione al pignoramento da parte del OMISSIS (ora OMISSIS) di un terreno seminativo e di una casa in agro di Foggia e di un appartamento in (OMISSIS), deducendo che l’appartamento era stato alienato a terzi anteriormente al pignoramento, mentre gli altri beni formavano oggetto di fondo patrimoniale.
La OMISSIS resisteva all’opposizione; in particolare eccepiva il difetto di legittimazione degli opponenti in relazione al bene alienato a terzi e l’inopponibilità del vincolo derivante dalla costituzione in fondo patrimoniale degli altri beni a causa della mancata annotazione a margine dell’atto di matrimonio della convenzione costitutiva.
Resisteva all’opposizione limitatamente ai beni oggetto del fondo patrimoniale pure OMISSIS, creditrice intervenuta nella procedura esecutiva, ribadendo l’eccezione di inopponibilità del vincolo.
Il Tribunale di Foggia rigettava l’opposizione; condannava gli opponenti al pagamento delle spese in favore della OMISSIS;
compensava le spese relativamente alla OMISSIS.
La Corte di Appello di Bari, con sentenza resa il 05/10/2001, rigettava l’appello dei coniugi OMISSIS ed accoglieva quello della OMISSIS, condannando i coniugi anzidetti al pagamento delle spese di primo grado in favore di quest’ultima.
La Corte ha motivato nel modo seguente.
L’interesse ad agire deve essere attuale e concreto; i coniugi opponenti non sono titolari di un interesse cosiffatto per avere alienato anteriormente al pignoramento il bene a terzi, la cui posizione è tutelabile con lo strumento dell’opposizione di cui all’art. 619 c.p.c.; per rendere opponibile il vincolo scaturente dalla costituzione del fondo patrimoniale non basta la trascrizione nei registri immobiliari ed occorre pure l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio; essendo nella specie avvenuta la prima e non la seconda, correttamente il primo Giudice ha ritenuto inopponibile il vincolo; del pari correttamente il detto Giudice ha ritenuto che sarebbe stato onere dei coniugi dimostrare che le spese sono state fatte nell’interesse della famiglia; presupposto della compensazione delle spese è che l’opposizione non ha coinvolto la posizione della OMISSIS; il presupposto è errato, atteso che quest’ultima è intervenuta nella procedura esecutiva.
Avverso tale sentenza i coniugi OMISSIS hanno proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi; le intimate hanno resistito con controricorso; la OMISSIS ha depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va in primo luogo dichiarata l’inammissibilità dei controricorsi per essere stati notificati oltre il termine stabilito dall’art. 370 c.p.c. (i controricorsi sono stati entrambi notificati il 16/10/2002;
il ricorso il 22/072002); è opportuno a questo proposito ricordare che nelle cause di opposizione all’esecuzione, come quella presente, il termine non rimane sospeso durante il periodo feriale (Cass. 26/04/2000, n. 5345).
2. Con il primo motivo si deduce “insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine all’accoglimento dell’appello incidentale e alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle relative spese processuali”; sono incomprensibili – si sostiene – le ragioni dell’accoglimento dell’appello incidentale; in effetti l’opposizione all’esecuzione si è incentrata sulla impignorabilità dei beni oggetto del fondo patrimoniale ed è stata indirizzata contro il creditore procedente, la OMISSIS, mentre la OMISSIS, creditrice intervenuta nella procedura esecutiva, ha potuto semplicemente beneficiare del rigetto dell’opposizione; inoltre quest’ultima società ha contrastato l’opposizione per la parte riguardante l’altro immobile pignorato e precisamente quello alienato prima del pignoramento, di tal che l’intervento nel giudizio di opposizione si palesa per questa parte inammissibile e la Corte di merito avrebbe dovuto trame le conseguenze in ordine alle spese.
2.1. Il motivo non può trovare accoglimento.
2.2. L’interventore assume la qualità di parte del giudizio ed il Giudice è tenuto a provvedere sulle spese di lite che lo concernono (Cass. 18/04/2000, n. 5025, con riferimento all’intervento adesivo).
Il criterio di attribuzione delle spese è quello della soccombenza;
applicato al giudizio di opposizione alla esecuzione, tale criterio comporta che, se l’opposizione è rigettata, le spese sostenute dal creditore intervenuto vanno poste a carico dell’opponente, salvo che il Giudice ravvisi ragioni per compensarle.
Occorre, peraltro, avvertire che l’identificazione della parte soccombente è rimessa al potere discrezionale del Giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità (Cass. 07/04/2000, n. 4371).
2.3. Ai principi sopra esposti si è attenuta la Corte di merito, la quale ha qualificato la OMISSIS interventrice ed, identificati nei coniugi OMISSIS i soccombenti, li ha condannati al pagamento delle spese in favore della parte anzidetta.
3. Con il secondo motivo si denuncia erronea e contraddittoria motivazione su punto decisivo della controversia, lamentandosi che la Corte di merito abbia confermato che non è legittimato a proporre opposizione al pignoramento il venditore del bene pignorato; si sostiene che l’acquirente del bene immobile, il quale abbia trascritto il titolo di acquisto anteriormente alla trascrizione del pignoramento, è legittimato a proporre l’opposizione di cui all’art. 619 c.p.c., ma non a fare valere i vizi della procedura o ad impugnare la validità del titolo; nel caso di specie, in cui l’opposizione è del 21/05/1996 e la rinuncia al pignoramento è stata depositata il 30/08/1996, è innegabile che i coniugi OMISSIS nella loro qualità di venditori avessero interesse a proporre l’opposizione per ottenere la cancellazione della trascrizione del pignoramento che le acquirenti, sebbene pregiudicate, non erano legittimate a proporre.
3.1. Il contenuto delle censure è tale che il motivo, più che un vizio di motivazione, denuncia una violazione di Legge (art. 100 c.p.c.).
Con questa precisazione esso è insuscettibile di trovare accoglimento.
3.2. Ribadito che l’interesse ad agire deve essere concreto ed attuale e consistere in un risultato giuridicamente apprezzabile, non altrimenti conseguibile che mediante il ricorso all’autorità giurisdizionale (ex plurimis Cass. S.U. 10/08/2000, n. 565), va rilevato che non ha interesse a proporre opposizione al pignoramento il debitore che anteriormente ad esso abbia alienato il bene pignorato.
Nè a diversa conclusione può indurre quanto sostenuto circa l’impossibilità delle acquirenti di fare valere i vizi della procedura, trovando la posizione delle medesime e, di riflesso, quella dei venditori piena tutela nello strumento dell’opposizione di cui all’art. 619 c.p.c..
4. Con il terzo motivo si denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 167 e 170 c.c.; la Corte di merito ha deciso la fattispecie sulla base del principio che ai fini dell’opponibilità del vincolo derivante dalla costituzione del fondo patrimoniale è necessaria, oltre alla trascrizione nei registri immobiliari, l’annotazione a margine dell’atto di matrimonio; secondo autorevole dottrina ai fini sopra indicati è, invece, sufficiente la semplice trascrizione; come osservato da tale dottrina, l’annotazione è superflua e la convenzione, anche se non annotata, è opponibile ai terzi di mala fede; non è possibile addossare al debitore l’onere di provare che il creditore è consapevole del fatto che i debiti sono stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia; è, viceversa, ragionevole ritenere che è il creditore che deve fornire la prova contraria.
4.1. II motivo è infondato,
4.2. Mentre in dottrina si registra una grande varietà di opinioni, la giurisprudenza di questa Corte è costante nell’affermare che l’opponibilità ai terzi del vincolo conseguente alla costituzione del fondo patrimoniale prevista dall’art. 167 c.c., deriva dall’annotazione della convenzione costitutiva a margine dell’atto di matrimonio, rispondendo la trascrizione imposta dall’art. 2647 c.c., ad una funzione di pubblicità notizia (Cass. 01/10/1999, n. 10859; Cass. 27/11/1987, n. 8824).
La diversità delle funzioni rappresenta il mezzo di coordinamento dei due sistemi di pubblicità.
L’annotazione nell’atto di matrimonio non ammette deroghe o equipollenti, sicchè resta irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti.
Essa produce l’effetto di rendete opponibile ai terzi il vincolo derivante dalla costituzione del fondo patrimoniale senza incidere sulla validità ed efficacia dell’atto costitutivo (Cass. 19/11/1999, n. 12864).
4.3. La dottrina individua i bisogni della famiglia talvolta sulla base di un criterio oggettivo, includendovi, oltre alle esigenze essenziali comuni a tutti i membri della famiglia, anche le esigenze dei singoli membri, la cui soddisfazione coinvolge un interesse familiare, talaltra sulla base di un criterio soggettivo, estendendoli anche alle esigenze che i coniugi fanno proprie attraverso un atto di indirizzo della vita comune.
La giurisprudenza accoglie un parametro negativo, affermando che sono ricompresi nei detti bisogni anche le esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della famiglia nonchè al potenziamento della sua capacità lavorativa, con esclusione solo delle esigenze di natura voluttuaria o caratterizzate da interessi meramente speculativi (Cass. 07/01/1984, n. 134).
E’ stato osservato che in questo modo si finisce con l’estendere i bisogni della famiglia alle attività attinenti alla vita lavorativa dei singoli componenti, legittimando l’espropriazione dei beni del patrimonio familiare per finalità contrarie alla “ratio” dell’istituto.
4.4. Coerentemente all’opinione dominante in dottrina si ritiene che spetta al debitore provare che il creditore conosceva l’estraneità del credito ai bisogni della famiglia; ciò perchè i fatti negativi (in questo caso l’ignoranza) non possono formare oggetto di prova ed ancora perchè esiste una presunzione di inerenza dei debiti ai detti bisogni.
4.5. Non merita, pertanto censura la Corte di merito per avere ritenuto che il vincolo derivante dalla costituzione del fondo patrimoniale non è opponibile in quanto non annotato nell’atto di matrimonio e per avere affermato che spettava ai debitori provare che la creditrice era consapevole dell’estraneità dei debiti ai bisogni della famiglia.
5. In conclusione, il ricorso è rigettato.
6. All’udienza ha partecipato l’avvocato della OMISSIS, svolgendo difese, per cui occorre pronunciare sulle spese che concernono tale parte; in applicazione del principio della soccombenza i ricorrenti vanno condannati in solido al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione in favore della OMISSIS;
diversamente deve dirsi per la OMISSIS, che non ha partecipato all’udienza e si è limitata a depositare l’inammissibile.
PQM
la Corte rigetta il ricorso; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese in favore della OMISSIS liquidate in Euro 1.600,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge; nulla spese per OMISSIS
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