ISSN 2385-1376
Testo massima
Se il debitore ha costituito i beni nel fondo patrimoniale e si è prescritta l’azione revocatoria ordinaria, il creditore può sempre proporre l’azione di mero accertamento della pignorabilità dei beni confluiti nel fondo, dimostrando che il credito vantato è sorto per far fronte ai bisogni della famiglia.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Biella, Dott.ssa Silvia Vaghi, con l’ordinanza del 03.06.2016.
Nella fattispecie considerata, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., una Banca conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Biella, il debitore principale unitamente al coniuge, nella qualità di fideiussore, onde sentir accertare che le obbligazioni contratte dal convenuto nei confronti dell’Istituto di credito erano state assunte per far fronte ai bisogni della famiglia, con conseguente riconoscimento della pignorabilità dei beni confluiti nel fondo patrimoniale.
In particolare, parte ricorrente esponeva che il debitore principale, titolare di una impresa individuale avente quale oggetto sociale lo svolgimento di lavori edili, aveva stipulato con la predetta un rapporto di conto corrente, le cui obbligazioni erano state garantite mediante fideiussione omnibus dalla moglie, lamentando il fatto che qualche anno più tardi i coniugi avevano fatto confluire il loro unico bene immobile di proprietà in un fondo patrimoniale, onde sottrarlo alle ragionevoli pretese della creditrice.
Parte resistente, nel costituirsi in giudizio, chiedeva il rigetto della domanda ex adverso proposta, eccependo il fatto che il conto corrente in contestazione era stato aperto dal debitore principale nella qualità di titolare dell’impresa individuale ed in funzione dell’esercizio della stessa e che l’Istituto di credito fosse perfettamente a conoscenza del fatto che l’indebitamento ed il successivo confino sul conto fosse stato originato dalle esigenze lavorative del debitore e non dall’interesse di accrescere il patrimonio familiare dei coniugi.
Il Tribunale di Biella richiamata, in proposito, la giurisprudenza consolidata in materia di “debiti contratti per i bisogni della famiglia”, secondo cui, “in tema di esecuzione sui beni del fondo patrimoniale e sui frutti di essi, il disposto dell’art. 170 c.c., per il quale essa non può aver luogo per debiti contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia, vada inteso non in senso restrittivo, come riferentesi alla sola necessità di soddisfare l’indispensabile per l’esistenza della famiglia, ma nel senso di ricomprendere in detti bisogni anche quelle esigenze volte al pieno mantenimento ed all’armonico sviluppo della stessa, nonché al potenziamento della sua capacità lavorativa, restando escluse solo le esigenze voluttuarie o caratterizzate da intenti meramente speculativi”, osservava che il punto nodale della controversia atteneva alla qualificazione del debito assunto dal debitore rispetto ai bisogni della famiglia: atteso che, l’art. 170 c.c. esclude che si possa procedere ad esecuzione sui beni del fondo per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Il Giudice piemontese, rilevato, inoltre, che alla stregua della giurisprudenza prevalente in materia di onere della prova “l’onere della prova dei presupposti di applicabilità dell’art. 170 c.c., grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale”, e ritenuto che il debitore principale non avesse assolto all’onere su di esso incombente, a fronte dell’allegazione di parte ricorrente circa l’inerenza dei debiti ai bisogni della famiglia, non essendo predicabile tout court una presunzione di non inerenza ai bisogni della famiglia dei debiti contratti in un caso in cui non vi è alcuna alterità e separazione tra patrimonio dell’imprenditore individuale e patrimonio della persona fisica, accertava che le obbligazioni contratte con la Banca erano state rese per far fronte ai bisogni della famiglia, con la conseguente pignorabilità ex art. 170 c.c. dei beni confluiti in fondo patrimoniale e condannava parte resistente alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
FONDO PATRIMONIALE: AGGREDIBILE ANCHE PER DEBITI CONTRATTI NELL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITÀ DI IMPRESA
PUÒ ISCRIVERSI IPOTECA SU BENI DEL FONDO ALLE STESSE CONDIZIONI PER LE QUALI È POSSIBILE L’ESECUZIONE EX ART. 170 C.C.
Ordinanza Cassazione Civile, Sezione Sesta, Pres. Cicala – Rel. Perrino 24-02-2015 n.3738
FONDO PATRIMONIALE: ANCHE I DEBITI SORTI NELL’ESERCIZIO DELL’IMPRESA SONO CONTRATTI PER I BISOGNI DELLA FAMIGLIA
GRAVA SULL’OPPONENTE L’ONERE DI PROVARE LA REGOLARE COSTITUZIONE DEL FONDO
Sentenza Cassazione civile, Terza Sezione 11-07-2014 n.15886
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 307/2016