Testo massima
In caso di fallimento di uno dei coniugi il negozio costitutivo di fondo patrimoniale è suscettibile di revocatoria a norma dell’art. 64.L.F.. Il negozio costitutivo del fondo patrimoniale, anche quando proviene da entrambi i coniugi è un atto a titolo gratuito, senza che rilevino in contrario i doveri di solidarietà familiare che nascono dal matrimonio, posto che l’obbligo dei coniugi di contribuire ai bisogni della famiglia non comporta affatto per essi l’obbligo di costituire i propri beni in fondo patrimoniale. I principi sopra riportati sono stati recentemente ribaditi dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 19029 dell’8.8.2013.
La sentenza in esame riguarda il problema dell’ammissibilità dell’azione revocatoria fallimentare, ex art. 64 L.F., dell’atto di costituzione di fondo patrimoniale, in particolare sull’abitazione famigliare del fallito, ex art. 47 L.F..
La Suprema Corte ha ribadito la natura gratuita del negozio costitutivo del fondo patrimoniale anche quando proviene da entrambi i coniugi, osservando che a fronte del vincolo di indisponibilità impresso ai beni facenti parte del fondo non corrisponde alcun corrispettivo per i costituenti che conferiscono beni in proprietà.
L’accertamento della gratuità del fondo patrimoniale costituito da entrambi i coniugi spiega i suoi effetti sul regime dell’azione esperibile per la tutela dei creditori e comporta l’assoggettabilità del negozio costitutivo del fondo patrimoniale a revocatoria ai sensi dell’art. 64 L.F., ove naturalmente ne ricorrano i presupposti.
La qualificazione di gratuità non potrebbe essere esclusa, spiega la Corte “considerando la costituzione del fondo patrimoniale come atto compiuto in adempimento di un dovere morale nei confronti della famiglia, a meno che non si dimostri in concreto l’esistenza di una situazione tale da integrare, nella sua oggettività, gli estremi del dovere morale ed il proposito del solvens di adempiere unicamente a quel dovere mediante l’atto in questione”.
Al proposito la Suprema Corte uniformandosi all’indirizzo giurisprudenziale dominante, conferma l’assoggettabilità del fondo all’azione revocatoria, superando ogni tentativo di identificazione dell’istituto de quo con un atto di adempimento di un dovere morale (cfr. Cass. nn. 18065/04 e 23271/069 ed ha pertanto, rigettato, il ricorso.
Si osserva che i giudici di legittimità confermano l’appartenenza del fondo patrimoniale al più ampio genus degli atti a titolo gratuito, però non si esprimono sulla natura giuridica del fondo come liberalità precisando a tal fine che ai fini dell’esperibilità dell’azione revocatoria e dell’individuazione dei suoi presupposti applicativi, si ritiene necessaria e sufficiente la qualificazione gratuita dell’atto.
Testo del provvedimento
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