La clausola con cui si deroga al Foro del consumatore ed a quello individuato attraverso l’applicazione delle norme del Codice di Procedura Civile, se specificamente sottoscritta dal contraente non è vessatoria e non può essere disapplicata.
Al fine di determinare la competenza per valore, è necessario provare il valore attualizzato del bene concesso in leasing.
Questo il principio espresso dal Giudice di Pace di Chiaromonte, Giudice Giovanni Ferrara, con l’ordinanza n. 194 del 25 marzo 2022.
Accadeva che l’utilizzatore di un bene concesso in leasing instaurava – dinanzi al Giudice di Pace di Chiaromonte – un giudizio per veder accertata l’intervenuta usucapione rispetto al bene oggetto del contratto stipulato con la banca.
Si costituiva la banca, la quale preliminarmente faceva rilevare l’incompetenza – per territorio e per valore – del Giudice adito.
Il Giudice di Pace accoglieva l’eccezione e, più specificamente, richiamava all’art. 22 del contratto di leasing con cui veniva individuato come competente il Foro di Napoli, tale clausola veniva sottoscritta anche separatamente e pertanto non poteva considerarsi vessatoria.
Con riferimento all’eccezione di incompetenza per valore, il già menzionato Giudice evidenziava la carenza di attualizzazione del valore del bene che pertanto non permetteva di incardinare il procedimento dinanzi al Giudice di Pace.
Pertanto, in accoglimento delle eccezioni sollevate dalla banca, il Giudice di Pace di Chiaromonte accertava la propria incompetenza sia territoriale che per valore e dichiarava competente il Tribunale di Napoli con compensazione delle spese di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
COMPETENZA: le parti possono attribuire competenza esclusiva solo prevedendola espressamente
In caso contrario è del foro generale stabilito dalla legge
Sentenza | Tribunale di Pescara, Giudice Valeria Battista | 05.09.2021 | n.1264
ESTINZIONE ANTICIPATA DEL FINANZIAMENTO CON CESSIONE DEL QUINTO: incompetenza per valore del Giudice di Pace sulle richieste di rimborso
A prescindere dall’importo del rimborso richiesto, il giudice è tenuto a svolgere un accertamento sulla validità dell’intero contratto
Sentenza | Giudice di Pace di Milano, dott.ssa Ornella Mari | 06.10.2020 | n.3982
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno