La disciplina del consumatore è applicabile alla persona fisica che presti fideiussione per le obbligazioni contratte da una società per lo svolgimento di un’attività d’impresa nei casi in cui il fideiussore non partecipa in nessuna veste ad essa né possa considerarsi direttamente interessato.
La qualità di consumatore deve essere apprezzata al momento della stipula del contratto di fideiussione e non sulla base di eventi successivi, quali la mancanza di qualità di soci in capo agli ingiunti al momento del deposito del ricorso monitorio da parte della banca.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Ancona, Giudice dott.ssa Dorita Fratini, con la sentenza resa in data 8 agosto 2018.
Nella fattispecie processuale esaminata, i fideiussori coobbligati proponevano opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Ancona, su istanza della Banca creditrice, invocando l’applicabilità della disciplina del codice del consumo ai contratti di fideiussione sottoscritti, al fine di veder riconoscere la competenza territoriale del Tribunale di Napoli, città di residenza degli ingiunti, in luogo del Foro di Ancona eletto convenzionalmente.
Gli opponenti invocavano la qualifica di consumatori in quanto le loro quote di proprietà della società, debitrice principale, erano state cedute prima dell’emissione del decreto ingiuntivo.
Resisteva in giudizio la Banca opposta richiamando la giurisprudenza di legittimità secondo cui, il requisito soggettivo della qualifica di consumatore, ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in materia di tutela del consumatore anche in punto di competenza, debba riferirsi all’obbligazione garantita poiché l’obbligazione del garante è funzionale rispetto a quella garantita; insisteva inoltre per la concessione della provvisoria esecutorietà del decreto opposto.
Il Giudice di merito ha rigettato l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dagli opponenti richiamando a sostegno la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, secondo la quale spetta al Giudice nazionale determinare, ai fini dell’applicabilità della specifica normativa in questione, se la persona fisica abbia agito nell’ambito della sua attività professionale o sulla base di collegamenti con la società debitrice principale, quali l’amministrazione di quest’ultima o una partecipazione non trascurabile al suo capitale sociale.
Nella fattispecie, la Banca opposta aveva provato documentalmente che, al momento del rilascio delle fideiussioni per le obbligazioni della società, tutti gli opponenti rivestivano la qualità di soci della stessa, a nulla rilevando la perdita di tale qualità in epoca successiva alla stipula della fideiussione.
Tali aspetti complessivamente valutati hanno, quindi, indotto il Giudice ad escludere in capo agli opponenti la qualità di consumatori e a confermare il decreto ingiuntivo opposto.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
FIDEIUSSIONE: INAPPLICABILE IL CD. FORO DEL CONSUMATORE SE IL DEBITORE PRINCIPALE È IMPRENDITORE
L’OBBLIGAZIONE FIDEIUSSORIA È COLLEGATA E SUBORDINATA A QUELLA INERENTE IL RAPPORTO PRINCIPALE.
Sentenza | Tribunale di Torino, Giudice Edoardo Di Capua | 16.10.2017 https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/fideiussione-inapplicabile-cd-foro-del-consumatore-debitore-principale-imprenditore
LEASING: OPPOSIZIONE DEL GARANTE E DISCIPLINA CONSUMERISTICA
IL FIDEIUSSORE MUTUA DALL’OBBLIGAZIONE PRINCIPALE LE QUALITÀ SOGGETTIVE CHE DISTINGUONO IL DEBITORE
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott. Marco Cirillo | 24.01.2018 | n.1722
FIDEIUSSIONE: IL GARANTE-SOCIO DELLA SOCIETÀ DEBITRICE NON PUÒ QUALIFICARSI COME CONSUMATORE AI FINI DELLA COMPETENZA
NON È VESSATORIA LA CLAUSOLA CHE PREVEDA QUALE FORO AGGIUNTIVO QUELLO DELLA DIPENDENZA DELLA BANCA
Sentenza | Tribunale di Lucca, Dott. Carmine Capozzi | 18.02.2017 | n.406
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