Ai fini del deferimento del giuramento suppletorio di cui alla norma dell’art. 2736 cod. civ., va assegnata peculiare rilevanza, nell’ambito del giudizio proposto nei confronti della banca depositaria per il risarcimento dei danni subito per effetto di furto del contenuto di una cassetta di sicurezza, alla circostanza che costituisce primaria connotazione funzionale del servizio imprenditoriale delle cassette di sicurezza l’assicurare al cliente una compiuta segretezza (nei confronti di ogni altro soggetti, banca predisponente il servizio compresa) circa i beni che, tempo per tempo, ritenga di immettere, ovvero ritirare, dalla materialità della cassetta che gli è stata assegnata.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ. -1, Pres. Acierno – Rel. Dolmetta, con l’ordinanza n. 24647 del 5 novembre 2020.
Con questo provvedimento, la Suprema Corte è stata chiamata a valutare l’adeguatezza della motivazione addotta dalla Corte territoriale, in merito al deferimento del giuramento suppletorio ex art. 2736 c.c. al cliente della banca, nell’ambito di un giudizio di responsabilità per il furto del contenuto di alcune cassette di sicurezza. La giurisprudenza di legittimità appare del tutto consolidata nell’ammettere che il giuramento decisorio debba essere rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito.
Confermando la decisione della Corte territoriale, il giudice di legittimità ha riscontrato la sufficienza del percorso argomentativo svolto che si sostiene, secondo il dettato dell’art. 2736 c.c., da effettivi elementi probatori. A questo riguardo, argomenta la Corte, assume peculiare rilievo la funzione tipica che il contratto bancario in oggetto è preordinato a realizzare. In specie, costituisce “primaria connotazione funzionale del servizio imprenditoriale delle cassette di sicurezza l’assicurare al cliente una compiuta segretezza (nei confronti di ogni altro soggetto, banca predisponente il servizio compresa), circa i beni che, tempo per tempo, ritenga di immettere, ovvero ritirare, dalla materialità della cassetta che gli è stata assegnata”.
Una simile peculiarità, in effetti, appare propriamente destinata a riflettere luce anche sulle dinamiche probatorie dei giudizi che, per un verso o per altro, coinvolgano il detto servizio.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
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Sentenza | Cassazione civile, sezione prima | 27.12.2011 | n.28835
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