ISSN 2385-1376
Testo massima
Il terzo creditore munito di ipoteca su beni confiscati (ma non ancora trasferiti o aggiudicati), iscritta in epoca anteriore al sequestro, rispetto al quale non sia applicabile la disciplina dettata dal D. Lgs. n. 159/2011 (Codice antimafia), è legittimato ad avvalersi del procedimento inteso al soddisfacimento del suo credito, previsto dalla disciplina transitoria di cui alla L. n. 228/2012, art. 1, commi 194 e ss., nel caso di accertata sussistenza, anche in altro procedimento già definito, del suo diritto antecedente al sequestro e delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 52.
Questo il principio affermato dalla Cassazione Penale, con sentenza n. 1597, depositata in data 14.01.2015.
IL CASO
Nella fattispecie in esame, il Tribunale di Milano disponeva con decreto del 2009, divenuto definitivo nel 2011, la confisca di alcuni beni immobili, acquistati previa accensione di mutuo ipotecario concesso dalla Banca. All’Istituto di credito, intervenuto nel procedimento di prevenzione come terzo interessato, in quanto garantito da ipoteca – iscritta prima della trascrizione del sequestro – sui predetti immobili, veniva riconosciuta, nello stesso decreto di confisca, la condizione di buona fede in relazione alla concessione del mutuo suddetto.
Con successiva domanda, la Banca chiedeva allo stesso Tribunale di Milano – Sezione Autonoma per le misure di prevenzione, in veste di giudice dell’esecuzione, di essere ammessa al pagamento del proprio credito ipotecario, ex lege n. 228/2012, art. 1, commi da 194 a 206.
Il Tribunale adito dichiarava l’inammissibilità dell’istanza di ammissione del credito, in quanto mera riproposizione di richiesta già accolta, essendo la buona fede del terzo creditore già stata accertata col reso decreto di confisca.
Avverso tale ordinanza, la Banca proponeva ricorso per cassazione, assumendo, benché già riconosciuto creditore ipotecario in buona fede nei confronti della persona sottoposta a procedimento di prevenzione, di non avere altro strumento per soddisfare il proprio credito ipotecario, se non quello di richiedere al giudice dell’esecuzione l’ammissione del credito al pagamento ex lege n. 228/2012.
IL COMMENTO
La Corte di Cassazione, nel disporre l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Milano, ha operato una compiuta analisi dell’annosa problematica – emersa nella fattispecie de quo – della tutela dei diritti dei terzi (proprietari, ovvero titolari di diritti reali di godimento o di garanzia), nell’ambito dei procedimenti di prevenzione patrimoniale, a seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs. n. 159/11 (Codice antimafia), abrogativo di tutte le leggi precedenti, nonché della successiva Legge n. 228/12, recante la disciplina transitoria nella successione delle disposizioni normative in materia.
All’esito della dettagliata ricostruzione normativa e della prospettazione dei relativi regimi di tutela per il terzo creditore in buona fede rispetto ai procedimenti di prevenzione, la Corte ha riconosciuto la corretta applicazione, da parte della Banca creditrice ipotecaria, della procedura di cui alla Legge di raccordo n. 228 del 2012.
Nel previgente regime di cui alla L. 575/65, così come modificata dalla L 646/82, l’unica forma di tutela apprestata nell’ambito dei procedimenti di prevenzione ai proprietari ed ai terzi titolari di diritti reali di godimento o di garanzia era limitata all’accertamento della titolarità del diritto vantato, fondato sui presupposti della buona fede e della trascrizione anteriore al sequestro di prevenzione. Il credito del terzo in buona fede, garantito da ipoteca iscritta prima del provvedimento di sequestro, poteva dunque “essere fatto valere soltanto dinanzi al giudice civile con i residui mezzi di tutela offerti dalla legge”, al fine di ottenere il tantundem (cfr. Cass. Pen. n. 12317/2005).
Ciò, in considerazione del fatto che la finalità perseguita dalla normativa in tema di misure di prevenzione patrimoniali è quella di imputare i beni confiscati al patrimonio indisponibile dello Stato, precludendo dunque azioni esecutive fin dall’emissione provvedimento di sequestro, al fine di evitare la circolazione di capitali acquisiti attraverso attività criminose.
Tale sistema è stato poi modificato a seguito dell’entrata in vigore del D.L. n. 4/10, convertito dalla L. n. 50/10 che, escludendo il necessario ricorso al giudice civile, ha introdotto la possibilità, per i terzi titolari di diritti reali di godimento o di garanzia su beni immobili sequestrati, di intervenire nel procedimento di prevenzione al fine di ottenere l’accertamento del proprio diritto, oltre che il riscontro dei necessari presupposti della buona fede e dell’inconsapevole affidamento nella loro acquisizione. Il sede di confisca, dunque, il Tribunale poteva – col consenso dell’amministrazione interessata – determinare la somma da attribuire ai terzi per i quali fossero state accertate le sopra indicate condizioni.
Previsione, questa, consolidata con l’entrata in vigore del codice antimafia, approvato con D. Lgs. n. 159 del 2011 che, per i terzi creditori in procedimenti di prevenzione, instaurati su proposta successiva al 13 ottobre 2011, ha introdotto un vero e proprio sub – procedimento, inteso a regolamentare i criteri di parziale inopponibilità della confisca ai terzi creditori di buona fede.
In tale contesto si è inserita, dunque, la L. n. 228/12 (in vigore dal 01.01.2013), recante disciplina transitoria relativamente ai procedimenti di prevenzione patrimoniale ai quali non sia applicabile la normativa di cui al Codice antimafia, per essere stata la proposta di applicazione della misura di prevenzione precedente al 13 ottobre 2011. Restano esclusi dall’ambito applicativo della Legge del 2012 i procedimenti per i quali, alla data del 1 gennaio 2013, fosse già intervenuto provvedimento di trasferimento o di aggiudicazione.
“In particolare, la L. n. 228 del 2012, art. 1, dispone, con riguardo ai beni già confiscati ma non ancora aggiudicati, che non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni esecutive e che tutti i creditori, muniti di ipoteca iscritta anteriormente al sequestro di prevenzione, debbono seguire la procedura ivi prevista, ossia proporre entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della medesima legge, a pena di decadenza, domanda di ammissione del credito al giudice dell’esecuzione presso il tribunale che ha disposto la confisca, ai sensi del D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 58, comma 2”.
Sulla scorta dell’illustrata evoluzione normativa, la Corte ha dunque ritenuto che, nel caso di specie, “il ricorrente creditore ipotecario di riconosciuta buona fede, munito di ipoteca sui beni confiscati, iscritta anteriormente alla trascrizione del sequestro di prevenzione, abbia percorso l’unica procedura consentita ai terzi non ancora destinatari della disciplina di cui al D. Lgs. n. 159/2011 a tutela dei propri diritti, proponendo la domanda prevista della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 199, per l’ammissione del suo credito al pagamento nei limiti e con le modalità di cui ai commi da 194 a 206 della medesima legge”.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai precedenti contributi pubblicati sulla presente Rivista, consultabili ai link che di seguito si riportano:
CONFISCA: L’IPOTECA ISCRITTA DALLA BANCA IN BUONA FEDE NON È REVOCABILE
AGLI ISTITUTI BANCARI TERZI ESTRANEI AI REATI NON PUÒ ESSERE ORDINATA LA CANCELLAZIONE DELLA ISCRIZIONE DELL’IPOTECA NEI REGISTRI IMMOBILIARI
Sentenza | Cassazione penale, Sezione Prima | 31-07-2014 | n.34039
CONFISCA ALLARGATA: TUTELATO IL CREDITO IPOTECARIO DELLA BANCA
LE NUOVE DISPOSIZIONI ANTIMAFIA BILANCIANO L’INTERESSE PUBBLICO ED IL DIRITTO DEL CREDITORE A RIVALERSI SU BENI CONFISCATI PER MAFIA
Sentenza | Cassazione Penale, Sezione Prima | 19-06-2014 | n.26527
CONFISCA: PREVALENZA DELLA MISURA DI PREVENZIONE PATRIMONIALE SULL’IPOTECA
LA CONFISCA PENALE SUI BENI DELLA MAFIA ESTINGUE L’IPOTECA ISCRITTA SULL’IMMOBILE ENTRATO A FAR PARTE DEL PATRIMONIO DELLO STATO
Sentenza | Cassazione civile, Sezioni Unite | 07-05-2013 | n.10532
Testo del provvedimento
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