Testo massima
Non sussiste responsabilità della Banca per mala gestio
nell’ambito di un contratto di gestione patrimoniale connotato da profilo di
rischio medio – alto, per le eventuali perdite subite dal cliente, nell’ipotesi
in cui quest’ultimo abbia autonomamente deciso ed attuato modifiche alla linea
di gestione prima della scadenza del periodo minimo contrattualmente predefinito.
Questo il principio
affermato dal Tribunale di Milano, dott.ssa Silvia Brat, con sentenza
depositata in data 20.03.2015.
Nella fattispecie in esame,
il cliente conveniva la Banca innanzi al Tribunale di Milano, chiedendone la
condanna al risarcimento del danno – sia nella forma del danno emergente che
del lucro cessante – addebitando al convenuto Istituto di Credito una condotta
di mala gestio in relazione all’intercorso
contratto di gestione patrimoniale. Il cliente poneva a fondamento della
propria domanda risarcitoria le significative perdite subite a seguito degli
eventi finanziari degli anni 2007 – 2008 e la mancata predisposizione, da parte
della Banca, di misure atte a contenere tali perdite. L’investitore assumeva
dunque che fosse stato indebitamente leso l’affidamento riposto nell’Istituto
Bancario e nelle scelte da questi operate.
Si costituiva la Banca, la
quale concludeva per il rigetto delle avverse domande, chiedendo in via
subordinata che fosse riconosciuta la responsabilità concorrente del cliente,
evidenziando all’uopo le variazioni alle linee di gestione da questi decise – in virtù delle spiccate conoscenze in
ambito finanziario di cui lo stesso disponeva – ancor prima del periodo di
tempo predefinito nella linea di gestione (trattavasi nel caso di specie di
contratto caratterizzato da orizzonte temporale di 3 – 5 anni).
Il Tribunale di Milano, nell’escludere
qualsivoglia forma e grado di responsabilità a carico della Banca convenuta, ha
posto a fondamento della pronuncia in commento due presupposti essenziali. Da
un lato, la natura del contratto di gestione patrimoniale de quo, denominato absolute
return e caratterizzato da grado di rischio medio / elevato (emblematica la
previsione contrattuale in forza della quale “le linee di gestione absolute return sono caratterizzate da stili e
strategie gestionali senza garanzia di risultato“); dall’altro, la
significativa discrezionalità degli intermediari, per quanto confinata entro
paletti normativi e contrattuali ben delineati, che connota la fattispecie
contrattuale in esame.
Sulla scorta degli
evidenziati presupposti, e tenuto conto delle modifiche alla linea di gestione
decise autonomamente dal cliente prima della sopra citata scadenza triennale,
il Tribunale ha ritenuto doversi escludere la fondatezza degli addebiti di mala gestio a carico della Banca, non
potendosi legittimamente imputare a quest’ultima l’allargarsi delle perdite
subite dal cliente nel periodo di riferimento.
Il rigetto della domanda
attorea è stato altresì motivato sulla scorta “del profilo soggettivo dell’odierno attore che, per formazione
professionale ed esperienza lavorativa, non poteva ignorare il grado di rischio
esplicitamente accettato con la prima linea gestionale prescelta“.
Il Tribunale ha altresì ritenuto
infondate le censure attoree concernenti la presunta violazione dell’art. 28,
comma 4, TUF, in forza del quale gli intermediari sono tenuti ad informare “prontamente e per iscritto l’investitore,
ove il patrimonio affidato nell’ambito di una gestione si sia ridotto per
effetto di perdite effettive o potenziali in misura pari o superiore al 30% del
controvalore totale del patrimonio a disposizione alla data di inizio di
ciascun anno, ovvero, se successiva, a quella di inizio del rapporto, tenuto
conto di eventuali conferimenti o prelievi“. Il rigetto di tale doglianza è
stato motivato in ragione del mancato assolvimento, da parte del cliente, del
prescritto onus probandi relativo
all’esatta quantificazione delle perdite subite.
Non avendo dunque l’attore
fornito alcuna prova che la perdita del controvalore economico fosse superiore
al 30% e che la Banca fosse incorsa nella violazione del richiamato art. 28,
comma 4, TUF, le relative doglianze sono state integralmente disattese dal
Giudice adito.
In conclusione, il Tribunale
ha rigettato la domanda risarcitoria articolata dal cliente, con condanna di
quest’ultimo alla rifusione delle spese processuali in favore della Banca.
Testo del provvedimento
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