ISSN 2385-1376
Testo massima
Al di fuori delle ipotesi, tassative, di vincolatività del giudicato penale in quello civile, previste dal vigente c.p.p., il giudice civile può anche avvalersi delle prove raccolte in sede penale quando esse siano state assunte nel contraddittorio tra le parti, o quando il contraddittorio sia mancato per l’autonoma scelta dell’imputato di avvalersi di riti alternativi, oppure quando tutte le parti gliene facciano concorde richiesta, ma in ogni caso deve procedere ad autonoma e motivata valutazione dell’attendibilità, dell’affidabilità e dell’idoneità delle prove medesime a dimostrare l’esistenza o l’inesistenza dei fatti rilevanti nella controversia civile dinanzi a lui pendente.
Questo è il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, Sezione Civile Lavoro, nella sentenza n. 21299 del 7 maggio, pubblicata in data 9 ottobre 2014.
Il caso di specie verte attorno al licenziamento disciplinare del ricorrente, assunto da Poste Italiane S.p.a. a seguito dell’iscrizione nella lista degli invalidi presso l’Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione di Taranto, previa produzione di documentazione medica falsa. Detto ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione sia dell’art. 654 c.p.p., in quanto i giudici di merito hanno erroneamente ritenuto vincolante nel giudizio civile la sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato, sia degli artt. 2119 c.c., 2697 c.c. e 34 del Contratto collettivo nazionale del lavoro per il personale di Poste Italiane S.p.a., nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
I Giudici della Corte hanno considerato fondati i motivi del ricorso. In primis, poiché il giudicato penale è vincolante nei giudizi civili ed amministrativi, solo qualora si tratti di sentenza penale irrevocabile di condanna o di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento e non, come nel caso in esame, in cui è stata pronunciata una mera sentenza dichiarativa di proscioglimento. Secondariamente, si sarebbe, secondo gli Ermellini, dovuto procedere, invece, ad un autonomo apprezzamento della potenziale rilevanza disciplinare del fatto, oltre che della sua effettiva esistenza, senza limitarsi a recepire l’esito complessivo del giudizio penale. La Corte di Appello di Bari non ha provveduto a valutare in modo effettivo e critico l’asserita falsità dei certificati medici presentati dal ricorrente per poter ottenere l’iscrizione nella lista degli invalidi e, di conseguenza, l’assunzione per chiamata diretta alle dipendenze della Società controricorrente. Riprendendo precedenti pronunce, i Giudici di legittimità affermano che “una volta che si escluda il ricorrere di ipotesi di vincolatività del giudicato penale, il giudice civile può anche non rinnovare innanzi a sé le prove testimoniali raccolte nel processo penale, ma solo se siano state assunte in dibattimento nel contraddirtene tra le parti o se la verifica dibattimentale sia mancata per scelta dell’imputato, che abbia optato (ma non è questo il caso in oggetto) per un rito alternativo come il giudizio abbreviato ex art. 438 c.p.p. e ss., o il c.d. patteggiamento ex art. 444 c.p.p. e ss.“. Il giudice civile, quindi, non può avvalersi di materiale probatorio acquisito senza contraddittorio in sede penale, salvo che le parti non gliene facciano concorde richiesta. E comunque, qualora potesse recepirlo, non può comunque esimersi dal fare un autonomo apprezzamento circa l’attendibilità, affidabilità e rilevanza dello stesso, come è invece avvenuto nel caso de quo.
Per questi motivi, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Appello.
Testo del provvedimento
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