Il giudicato si forma solo sui capi della sentenza non impugnati concernenti questioni indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame, mentre non si forma su affermazioni che costituiscano una mera premessa logica della statuizione in concreto adottata.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Scarano – Rel. Moscarini, con l’ordinanza n. 34336 del 7 dicembre 2023.
Nel caso di specie, in primo grado la società ricorrente convenne in giudizio la banca per sentir pronunciare l’accertamento della responsabilità precontrattuale della convenuta nelle trattative svoltesi per la stipula di contratti di leasing e la condanna della stessa al risarcimento dei danni corrispondente al maggior esborso subito da essa utilizzatrice e pari alla differenza tra il tasso di interesse applicato e quello previsto dalle condizioni di delibera della banca.
Il Tribunale rigettò le domande dell’attrice ritenendo che la comunicazione della banca non aveva il valore di proposta contrattuale in quanto conteneva dati espressamente ritenuti suscettibili di variazione; gran parte del materiale per il completamento dell’istruttoria finalizzata alla stipula dei contratti di leasing era stato consegnato dalla ricorrente alla banca successivamente alla delibera.
A seguito di appello, la Corte d’Appello, con sentenza, rigettava il gravame confermando la sentenza di primo grado e condannando l’appellante alle spese.
Avverso la sentenza, la società ricorrente ha proposto ricorso per cassazione sulla base di undici motivi per i quali ha resistito la banca con controricorso.
Con il motivo di ricorso che rileva sul punto in esame, la ricorrente ha fatto valere la violazione del giudicato sceso sulle statuizioni del giudice di prime cure relative alla sussistenza della responsabilità pre-contrattuale della Banca in ordine alle modifiche apportate al contratto, al di fuori dei limiti previsti dalla delibera della banca stessa.
Secondo la Suprema Corte “il motivo è infondato in quanto la Corte d’Appello ha confermato che fosse sceso il giudicato sulla condotta contraria a buona fede della banca ma ha rigettato la domanda ex art. 1337 c.c. per assenza dei suoi presupposti; la Corte ha valorizzato, come del resto già il giudice di prime cure, l’ipotesi dell’annullamento del contratto per violenza proveniente da un terzo ma l’ha esclusa per mancanza di ogni contestazione del ricorrente in ordine alla validità dei contratti di leasing”.
Ne è conseguito che la sentenza impugnata è stata ritenuta conforme alla giurisprudenza di legittimità secondo cui “il giudicato si forma solo sui capi della sentenza non impugnati concernenti questioni indipendenti da quelle investite dai motivi di gravame (Cass., L n. 4363 del 23/2/2009; Cass., 3, n. 4934 del 2/3/2010; Cass., 1, n. 4732 del 23/3/2012), mentre non si forma su affermazioni che costituiscano una mera premessa logica della statuizione in concreto adottata (Cass., 3, n. 2379 del 31/1/2018)”.
Il ricorso è stato poi accolto sulla base di altri motivi e la sentenza cassata con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d’Appello in diversa composizione.
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