LA MASSIMA
In ossequio al disposto di cui all’art.336 cpc che disciplina il cd. effetto espansivo della pronuncia resa in sede di impugnazione, al regolamento delle spese del giudizio di primo grado, è tenuto, anche d’ufficio, il giudice di secondo grado che riformi, anche in parte, la sentenza di primo grado.
IL CASO
Z.M e B.R.G., soci insieme con G.E.A. e G.M.S. della ROSSO SAS, avevano deciso di sciogliere la società affidando la gestione dell’azienda in via esclusiva a G.E.A. la quale avrebbe dovuto provvedere, insieme con G.M.S., ad avviare la procedura formale per lo scioglimento.
Stante il mancato scioglimento, Z.M e B.R.G., convenivano in giudizio G.E.A. e G.M.S. per sentir dichiarare lo scioglimento della società e condannare i convenuti al pagamento in favore dello Z.M. dei lavori di muratura e tinteggiatura da lui eseguiti nei locali in cui aveva sede la società stessa.
G.E.A. e M. contestavano le domande e chiedevano, in via riconvenzionale, il rimborso della metà di una parcella dovuta al geometra PA. ed alla restituzione di parte di un importo corrisposto da G.M.S. agli altri soci per le rimanenze di magazzino, che in base a verifiche successive erano risultate di valore inferiore
Nel corso del giudizio, intervenne volontariamente G.P., chiedendo il rigetto della domanda di pagamento proposta dallo Z.M., giacchè i lavori erano stati eseguiti in un immobile di proprietà di esso interventore e senza il suo consenso, e formulò domanda di condanna dello Z.M. al pagamento di una somma portata da un assegno ed al rimborso di alcune somme anticipate in relazione alla attività della società.
Il Tribunale adito, espletate CTU e prova testimoniale, dichiarò cessata la materia del contendere in ordine alla domanda di declaratoria dello scioglimento della società – cui nelle more le parti, avevano già provveduto -, condannando G.E.A. e M. a pagare allo Z.M., una somma di denaro per i lavori eseguiti in favore della società, rigettando le altre domande dei convenuti e dell’interventore, ponendo le spese di lite a carico di questi ultimi.
Avverso tale decisione proponevano appello G.E.A., M. e P., deducendo, in primo luogo, che la declaratoria di cessazione della materia del contendere avrebbe dovuto estendersi anche alla domanda di pagamento proposta dallo Z.M., il quale aveva sottoscritto, contestualmente alla stipula dello scioglimento della società, una quietanza liberatoria relativa a tale credito.
La Corte d’appello accoglieva il proposto appello e pronunciandosi sulle spese del processo, premesso che l’accoglimento sia pure parziale dell’appello comporta un nuovo regolamento ex art.336 cpc, alla stregua dell’esito finale della lite, da verificarsi sulla base di una valutazione globale ed unitaria, poneva le spese di entrambi i gradi a carico dei G., che risultavano soccombenti, sia pure virtualmente attesa la cessazione della materia del contendere sulle domande fondatamente proposte da Z. e B..
Avverso tale sentenza, Z.M. e B.R.G proponevano ricorso per cassazione, denunciando “la violazione e falsa applicazione delle norme che sovrintendono alle prove”, nonchè vizio di motivazione.
Resistevano con controricorso e ricorso incidentale G.E.A., P. e M., lamentando, tra l’altro, la statuizione sulle spese del doppio grado, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt.91 e 92 cpc e vizio di motivazione, deducendo che la Corte di merito avrebbe erroneamente posto a loro carico le spese, in base all’esito finale della lite – che però non li vedrebbe soccombenti essendo stato accolto il loro primo motivo di appello – ed in base alla valutazione globale ed unitaria della lite, senza però esaminare il secondo e terzo motivo di appello, considerati assorbiti.
LA DECISIONE
La Corte, previa riunione dei ricorsi, li ha rigettati entrambi, compensando tra le parti le spese di questo giudizio di legittimità.
Sul ricorso principale la Corte rileva infondate le censure sollevate. Invero, le affermazioni dei ricorrenti – puntualmente contestate dalle controparti – evidenziano una presunta omessa considerazione da parte del Giudice di merito delle risultanze di due atti del processo, nello specifico dei verbali di due udienze, senza trascriverne il contenuto, in tal modo precludendo al Collegio il controllo, riservato a questo giudizio di legittimità, senza ricorrere ad inammissibili indagini integrative onde sopperire a tale lacuna.
Sotto il secondo profilo, premesso che spetta solo al giudice di merito individuare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione, dare prevalenza all’uno o all’altro mezzo di prova, deve rilevarsi come la critica dei ricorrenti non tenda ad ottenere da questa Corte di legittimità il dovuto controllo, sotto il profilo logico e formale e della correttezza giuridica, dell’esame e della valutazione compiuti dal giudice del merito, bensì solleciti la Corte stessa ad un autonomo riesame del merito della causa, precluso in questa sede.
Sulle contestazioni mosse dai controricorrenti questa Corte stabilisce che il Giudice del merito aveva correttamente applicato al caso di specie il cd. PRINCIPIO DELLA SOCCOMBENZA VIRTUALE, stante la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per essere stato nelle more estinto il credito azionato e dato lo scioglimento della società.
Quanto al nuovo regolamento delle spese del giudizio di primo grado, ad esso è tenuto, anche d’ufficio, il giudice di secondo grado che riformi, anche in parte, la sentenza di primo grado, e ciò in base al disposto dell’art.336 cpc che prevede il cd. EFFETTO ESPANSIVO della riforma in appello.
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