Provvedimento segnalato dall’Avv. Paolo Calabretta del Foro di Catania
Prima che venga eseguita la pubblicazione ai sensi dell’art. 498 c.c. co 3, si può procedere esecutivamente nei confronti di un debitore, senza insinuarsi – in via concorsuale – nell’ambito della procedura dell’eredità giacente dello stesso. Questo perché la stessa norma specifica che, dopo la pubblicazione, non possono essere promosse procedure esecutive a istanza dei creditori, ma possono essere continuate quelle in corso.
Non sono impignorabili le somme ricavate dalla vendita immobiliare nel giudizio di divisione in quanto, certamente pro-quota, spettanti alla curatela debitrice. Le stesse, infatti, una volta disposta la divisione, entrano nella disponibilità dei beneficiari e, una volta versata in favore della Curatela, potrà essere assegnata dal G.E. ai creditori.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Catania, Giudice Sergio Centaro, con la sentenza n. 3765 del 13 novembre 2020.
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