L’ordinanza del Giudice dell’Esecuzione che ha concesso o negato la sospensione non determina l’interruzione del termine perentorio concesso dallo stesso Giudice per introdurre il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., con la conseguenza che al mancato rispetto dello stesso termine consegue l’improcedibilità del giudizio e la sua estinzione.
In mancanza di ogni diversa previsione, deve affermarsi che spetta al giudice dell’esecuzione, all’atto della decisione sulla istanza di sospensione, la fissazione alla parte di un termine perentorio per iniziare il giudizio di merito e che, qualora questo termine sia stato fissato, la proposizione del reclamo non lo fa venir meno e la parte è tenuto a rispettarlo a prescindere dall’esito e dalla durata del procedimento di reclamo. Ne consegue che se, come nella specie, il termine perentorio per l’inizio di merito sia stato fissato dal giudice dell’esecuzione a definizione della fase sommaria e l’opponente non lo ha rispettato, l’opposizione proposta è inammissibile in quanto tardiva.
Questi i principi espressi dalla Corte Appello di Catanzaro, Pres. Ruberto, Rel Scuteri con la sentenza n. 1368 dell’1 dicembre 2022.
IL CONTESTO NORMATIVO
Dispositivo dell’art. 616 Codice di procedura civile – Delle opposizioni all’esecuzione
Se competente per la causa è l’ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice dell’esecuzione questi fissa un termine perentorio per l’introduzione del giudizio di merito secondo le modalità previste in ragione della materia e del rito, previa iscrizione a ruolo, a cura della parte interessata, osservati i termini a comparire di cui all’articolo 163-bis, o altri se previsti, ridotti della metà; altrimenti rimette la causa dinanzi all’ufficio giudiziario competente assegnando un termine perentorio per la riassunzione della causa.
IL CASO DECISO
Una banca proponeva procedura esecutiva immobiliare, avverso la quale veniva presentata istanza di sospensione ex art. 615 comma 2 c.p.c., che trovava accoglimento.
Avverso l’ordinanza di sospensione parte creditrice proponeva reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., che veniva respinto e successivamente, in riassunzione del processo, introduceva il giudizio di merito ex art. 616 c.p.c., che veniva dichiarato inammissibile in quanto introdotto in violazione del termine di trenta giorni concesso dal giudice dell’esecuzione per provvedere alla predetta riassunzione.
Contro tale decisione il creditore proponeva appello sul presupposto che la proposizione del reclamo 669 terdecies c.p.c. avrebbe comportato la sospensione del termine perentorio fissato per la riassunzione.
La Corte rilevava che la sospensione concessa dal giudice dell’esecuzione o dal Collegio del reclamo senza introduzione del giudizio di merito non può mai determinare una stasi della procedura esecutiva protratta sine die e che neppure può affermarsi che l’interesse all’introduzione del giudizio di merito sorga solo all’esito del reclamo, perché ciò svuoterebbe di significato l’espressa previsione normativa della concessione del termine per la sua proposizione.
Per tali ragioni l’appello è stato respinto con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
VALE IL PRINCIPIO DEL RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO ANCHE IN CASO DI DIFFORMITÀ DALLO SCHEMA LEGALE
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Alessandro Paone | 29.09.2021 | n.1002
OPPOSIZIONE ESECUZIONE: INAMMISSIBILE SE NON SI NON RISPETTA IL TERMINE DI NOTIFICAZIONE
NON È SUSCETTIBILE DI SANATORIA ANCHE A SEGUITO DI REGOLARE COSTITUZIONE IN GIUDIZIO DELLA PARTE OPPOSTA
Ordinanza | Tribunale di Locri, Giudice Elisa Vicenzutti | 04.06.2020 |
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE: INAMMISSIBILE IL RICORSO CHE NON RISPETTA IL TERMINE DI NOTIFICAZIONE
NON PUÒ ESSERE PROROGATO DAL GIUDICE UNA VOLTA ASSEGNATO, NÉ PUÒ ESSERE CONCESSO UN NUOVO TERMINE
Ordinanza | Tribunale di Napoli, Giudice Stefania Cannavale | 13.11.2019 |
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