ISSN 2385-1376
Testo massima
Il fascicolo di parte del monitorio, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, al più tardi, può essere depositato con la comparsa conclusionale, non essendo soggetto alla disciplina in tema di preclusioni istruttorie bensì a quella ex art. 169 cpc in tema di ritiro dei fascicoli di parte.
È configurabile il potere d’ufficio del giudice di acquisirlo, per il principio acquisitivo, per cui una volta che un atto sia entrato nel processo la parte non può unilateralmente ritirarlo e porlo nel nulla.
Questo il principio espresso nella sentenza del Tribunale di Taranto, Dott. Claudio Casarano n. 3077 del 13 ottobre 2015, nell’ambito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove parte opposta si costituiva all’udienza ex art. 281 sexies cpc.
Nel caso di specie, una società ingiungeva il pagamento di alcune fatture al debitore, rimaste insolute, producendo la documentazione attestante il mancato adempimento dell’obbligo contrattuale.
Proposta opposizione, parte opposta non si costituiva alla prima udienza ed il giudice rinviava ex art. 281 sexies cpc. A detta udienza, si costituiva depositando anche il fascicolo di parte.
Il debitore opponente eccepiva il tardivo deposito del fascicolo di parte del procedimento monitorio e contestualmente l’inutilizzabilità di tale documentazione atteso che le fatture allegate non potessero integrare la prova dei fatti costitutivi della domanda nel giudizio a cognizione piena, anche sotto il profilo della legittimazione passiva.
La decisione in oggetto merita attenzione sotto il profilo processuale, in quanto il giudice a quo ha escluso l’applicazione della disciplina processual-civilistica relativa alle preclusioni istruttorie al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo; bensì, ha ritenuto applicabile al deposito del fascicolo di parte del monitorio la disciplina di cui all’art 169 c.p.c., sul presupposto che il giudizio di opposizione non si configura come un nuovo giudizio, bensì come la prosecuzione di uno già iniziato in forma speciale con il ricorso monitorio.
Il Tribunale, nel motivare tale conclusione, richiama, in primis, gli interventi della Suprema Corte di Cassazione, attinenti ai principi espressi per il giudizio di appello: Cass, civ. sez. II del 27.05.2011, n. 11817: “Il fatto che il fascicolo dei documenti sia stata tardivamente depositato nel giudizio di opposizione non comporta l’inesistenza giudiziale di quei documenti. Piuttosto va osservato, che il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto, non costituisce un processo autonomo rispetto a quello che si apre con l’opposizione, ma dà luogo ad un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto ingiuntivo. La Corte esamina nella citata sentenza l’ipotesi in cui mancavano del tutto nel primo grado i documenti ed erano stato prodotti in grado di appello e conclude affermando che “appare ragionevole pensare che i documenti di che trattasi erano presenti nel giudizio di primo grado e se la materiale assenza ha impedito al Giudice dell’opposizione di esaminarli, non significa che quei documento non fosse presente giudizialmente. Di qui l’ulteriore conseguenza che i documenti di cui i dice non sono nuovi e come tale la loro produzione non è soggetta al limite di cui all’art. 345 c.p.c..”
Ed ancora, Cass. civ. SU del 10.07.2015, n. 14475: “L’art. 345, terzo comma, c.p.c. (nel testo introdotto dall’art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, con decorrenza dal 30 aprile 1995), deve essere interpretato nel senso che, i documenti allegati alla richiesta di decreto ingiuntivo, anche qualora non siano stati nuovamente prodotti nella fase di opposizione, non possono essere considerati nuovi e pertanto, se allegati all’atto di appello contro la sentenza che ha definito il giudizio di primo grado, devono essere ritenuti ammissibili” (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/appello-ammissibili-i-documenti-della-fase-monitoria-anche-se-non-prodotti-nel-giudizio-di-opposizione.html))
Il Tribunale affronta, poi, la questione per il procedimento di primo grado, evidenziando come le pronunzie citate escludano che il fascicolo di parte del monitorio sia da qualificare come prova precostituita.
Si rileva, a questo punto, che se i documenti allegati al fascicolo di parte ricorrente del monitorio non sono da qualificare come nuovi documenti, deve coerentemente affermarsi che non soggiacciono, proprio per la natura giuridica evidenziata, alle preclusioni istruttorie proprie del giudizio a cognizione piena in primo grado.
In altri termini i documenti che fondavano la domanda monitoria ed allegati al fascicolo di parte – erano già nel processo quando veniva proposta l’opposizione.
Il Tribunale precisa, quindi, come la mancata produzione del fascicolo nel procedimento di opposizione costituisca una mancanza materiale, con la conseguenza che la disciplina applicabile non sarà quella in tema di preclusioni istruttorie bensì quella ex art. 169 cpc in tema di ritiro dei fascicoli di parte: “Ciascuna parte può ottenere dal giudice istruttore l’autorizzazione di ritirare il proprio fascicolo dalla cancelleria; ma il fascicolo deve essere di nuovo depositato ogni volta che il giudice lo disponga; ciascuna parte ha facoltà di ritirare il fascicolo all’atto della rimessione della causa al collegio a norma dell’art. 189, ma deve restituirlo al più tardi al momento del deposito della comparsa conclusionale”.
Si afferma, pertanto, che il giudice d’ufficio è legittimato ad acquisirlo, proprio perché non si tratta di documenti per i quali vige il principio della disponibilità della prova.
Tale potere si fonderebbe sul principio acquisitivo, per cui una volta che una prova sia entrata nel processo la parte non può unilateralmente ritirarla e porla nel nulla.
Qualora, il giudice non esercitasse tale potere, la parte dovrà provvedere al deposito con la comparsa conclusionale, pena l’impossibilità di tenerlo in considerazione, ed è solo in quest’ultima ipotesi che opererebbe a tal punto la preclusione ex art. 169, 2 comma c.p.c..
APPELLO: AMMISSIBILI I DOCUMENTI DELLA FASE MONITORIA ANCHE SE NON PRODOTTI NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE
I DOCUMENTI ALLEGATI AL RICORSO PER D.I. NON POSSONO CONSIDERARSI NUOVI
SentenzaCassazione Civile, Sezioni Unite, Pres. Rovelli Rel. Curzio, 10-07-2015 n.14475
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: SE IL CREDITORE OPPONENTE NON PRODUCE IL FASCICOLO DELLA FASE MONITORIA, IL GIUDICE NON PUÒ TENERNE CONTO
IL CREDITORE DEVE ALLEGARE IL FASCICOLO DEL RICORSO PER DECRETO INGIUNTIVO
SentenzaTribunale di Catania, sezione quarta, 24-03-2014
OMESSO DEPOSITO DEL FASCICOLO DI PARTE: LA CAUSA VA DECISA NEL MERITO, SENZA TENER CONTO DEI DOCUMENTI INSERITI NEI FASCICOLI MEDESIMI
IL FASCICOLO DI PARTE DEVE ESSERE DEPOSITATO CON LA COMPARSA CONCLUSIONALE E NON CON LA COMPARSA DI REPLICA
SentenzaCassazione civile, sezione seconda, 26-04-2012 n.652
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 215/2015