L’art. 12, comma 1, D.M. n. 55 del 2014 prevede che, ai fini della liquidazione del compenso spettante al difensore per le prestazioni professionali dallo stesso rese nel giudizio penale, si tiene conto, tra l’altro, “del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all’espletamento delle attività medesime”. Il tempo occorrente per lo svolgimento della prestazione professionale, quindi, purché svolta in udienza che non sia di mero rinvio, rileva unicamente ai fini della quantificazione del compenso conseguentemente maturato ma non può in alcun modo comportare che, in ragione dell’asserita brevità temporale di esecuzione della stessa, il compenso relativo possa essere addirittura negato.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ. – 2, Pres. Cosentino – Rel. Dongiacomo, con l’ordinanza n. 18791 del 10 settembre 2020.
IL CASO
Un avvocato, difensore di un soggetto ammesso al gratuito patrocinio, impugnava il decreto con cui il G.u.p del Tribunale aveva liquidato in suo favore la somma di 270 euro, oltre accessori, a titolo di compenso per l’attività svolta. Il Tribunale, però, rigettava il reclamo del legale condividendo quanto deciso dal G.u.p, rilevando che l’udienza preliminare si era svolta in un’unica sessione ed era durata solo 10 minuti. Avendo partecipato a tale udienza il P.m, il difensore della parte civile e i difensori dei tre imputati di fatto si è svolto “un simulacro di discussione, durato pochi secondi, in quanto le parti hanno rinviato…ogni questione controversa alla apposita sede dibattimentale”. Il professionista ha proposto ricorso in Cassazione, eccependo che il compenso non gli sia stato liquidato nella misura corretta solo perché il giudicante ha ritenuto che nell’udienza preliminare non si sia svolta un’udienza vera e propria, trascurando che l’art. 12 comma 1 del DM n. 55/2014 prende in considerazione il tempo solo per adeguare il compenso alla prestazione effettivamente svolta applicando al valore medio di ogni fase i correttivi percentuali previsti dalla norma stessa. La norma quindi non autorizza il giudice a negare il compenso solo perché la prestazione è stata di breve durata.
LA DECISIONE
La Cassazione ha chiarito che la durata di un’udienza, a meno che non sia di mero rinvio, non legittima il giudice a negare il compenso all’avvocato per l’attività svolta solo perché l’udienza preliminare è durata 10 minuti. Il tempo è un criterio che deve essere utilizzato per quantificare il compenso non per escluderlo del tutto. Per la Corte Suprema, come giustamente rilevato dal difensore ricorrente, “il tempo necessario per lo svolgimento della prestazione professionale, quindi, purché svolta in udienza che non sia di mero rinvio, rileva unicamente ai fini della quantificazione del compenso conseguentemente maturato, ma non può in alcun modo comportare che, in ragione della asserita brevità temporale di esecuzione della stessa, il compenso relativo possa essere addirittura negato.”
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
SPESE PROCESSUALI: IL GIUDICE PUÒ DISCOSTARSI DAI VALORI MEDI FISSATI DAL D.M. 55/2014
DEVE DARNE, PERÒ, APPOSITA E SPECIFICA MOTIVAZIONE
Ordinanza | Corte di Cassazione, III sez. civ. Pres. Amendola – Rel. Dell’Utri | 23.04.2020 | n.8146
ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI AVVOCATI: chi è legittimato giudizialmente a riscuotere il compenso?
Se il legale svolge personalmente una causa, il cliente è tenuto a versare l’onorario allo stesso e non allo studio di cui fa parte
Ordinanza | Corte di Cassazione, Sez. II civ., Pres. San Giorgio – Rel. Fortunato | 29.04.2020 | n.8358
SPESE PROCESSUALI: il Giudice deve rispettare i “minimi”
I parametri previsti dal D.M. n. 55 del 2014 sono inderogabili
Ordinanza | Corte di Cassazione, Pres. Petitti, Rel. Grasso | 31.08.2018 | n.21487
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