In tema di giuramento decisorio, l’allegazione relativa alla “nota di richiesta chiarimenti” deve essere effettuata nel rispetto delle preclusioni istruttorie. L’incertezza sul contenuto della nota protocollata impedisce l’ammissibilità dell’ulteriore giuramento deferito dalla difesa.
Questo è il principio espresso dalla Corte di Cassazione, Pres. Travaglino – Rel. Valle, con l’ordinanza n. 34564 dell’11 settembre 2023.
I ricorrenti agirono in giudizio, nel luglio dell’anno 2009, dinanzi al Tribunale di Cosenza, al fine di ottenere il risarcimento dei danni loro causati dalla morte, dopo appena due giorni dalla nascita, rispettivamente della loro figlia e sorella.
Il Tribunale, espletata consulenza medico legale di ufficio, accolse la domanda, liquidando in favore dei ricorrenti la somma di quattrocentomila Euro, oltre accessori di legge.
La Azienda Sanitaria Provinciale propose appello.
La Corte d’appello di Catanzaro, con sentenza, accoglieva il gravame della ASP e, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda proposta in primo grado.
Avverso la sentenza della Corte territoriale hanno proposto ricorso per cassazione i ricorrenti, affidandosi a vari motivi di impugnazione.
In particolare, i ricorrenti hanno lamentato che la Corte territoriale avesse erroneamente ritenuto che il giuramento decisorio posto alla base della decisione di primo grado fosse inammissibile, per essere stato deferito a soggetto non legale rappresentante dell’ente, senza considerare che, questi in realtà, era il referente direttore sanitario dell’ente, nonché che avesse ritenuto che il giuramento decisorio fosse stato richiesto oltre i termini di cui all’art. 183 c.p.c., in violazione con il dato letterale dell’art. 233 c.p.c., che ne consente il deferimento in qualunque stato della causa.
La Corte di Cassazione ha confermato la sentenza impugnata affermando che la Corte territoriale avesse correttamente ritenuto che il prestato giuramento comprovava che vi fosse stata l’attribuzione di un numero di protocollo alla nota di richiesta chiarimenti, ma che il contenuto della stessa non poteva dirsi accertato e comunque non presentava i requisiti dell’atto interruttivo della prescrizione e della messa in mora, come delineati dagli artt. 2943 e 1219; rilevava, inoltre, il collegio che pacificamente l’allegazione relativa alla “nota di richiesta chiarimenti per la morte della figlia e di risarcimento danni” era stata effettuata soltanto dopo che le preclusioni istruttorie erano maturate.
In conclusione, non risultava adeguatamente intaccata, dai motivi all’esame incentrati sul giuramento, la ragione decisoria relativa all’incertezza sul contenuto della nota protocollata nel 2002. Logico corollario della detta affermazione della Corte territoriale è stata l’inammissibilità dell’ulteriore giuramento deferito dalla difesa.
Pertanto, il ricorso è stato rigettato e le spese processuali compensate integralmente.
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