Sussiste la giurisdizione italiana in relazione a un’azione di responsabilità precontrattuale derivante dagli obblighi posti a carico degli intermediari dal decreto legislativo n.58/1998 TUF, promossa dinanzi al Tribunale di Milano, in quanto giudice preventivamente adito per il merito rispetto al giudice inglese, sulla base dei principi espressi dalla Corte di Giustizia con riferimento al Regolamento n. 44/2007 in forza dei quali non è consentito il sindacato della competenza di un giudice di uno Stato membro da parte di un giudice di un altro Stato membro.
Né rileva la clausola di proroga della giurisdizione a favore del giudice inglese contenuta nella “Conditional Asset Exchange Letter” poiché la formula “disputes which may arise out of or in connection with this letter“, usata nella citata clausola, va interpretata in senso rigorosamente restrittivo e riferita alle sole controversie contrattuali.
Questi i principi sanciti dal Tribunale di Milano, giudice dott.ssa Margherita Monte, con sentenza del 06/12/2016.
Una banca avente sede legale a Londra e i suoi dipendenti venivano convenuti in giudizio dinnanzi al Tribunale di Milano per il risarcimento del danno derivante da responsabilità precontrattuale ed extracontrattuale, in relazione a una complessa operazione di investimento.
La banca convenuta eccepiva in via pregiudiziale il difetto di giurisdizione dell’autorità giudiziaria italiana, affermando la competenza giurisdizionale del Giudice inglese in forza della proroga pattizia contenuta sia nella “Conditional Asset Exchange Letter”, sia nel “Terms of Business for Professional Clients” accettati da parte attrice.
La banca sosteneva, inoltre, l’immediata efficacia nell’ordinamento giuridico italiano del Judgment reso inter partes dalla High Court of Justice di Londra.
Nel proprio Judgment la Corte inglese aveva concluso che le domande svolte rientrassero nell’ambito delle clausole della “Letter Agreement jurisdiction”, clausole ritenute valide in base al diritto inglese.
Nel merito la banca contestava sia i profili di responsabilità allegati dall’attrice, sia la sussistenza del danno lamentato.
Ciò posto il Tribunale di Milano ha rilevato che il Judgement emesso dalla High Court of Justice di Londra non è immediatamente efficace nell’ordinamento giuridico italiano, né vincolante in base all’art. 33 n.1 Regolamento CE n.44/2001, secondo cui le decisioni emesse in uno Stato membro sono riconosciute negli altri Stati membri senza che sia necessario il ricorso ad alcun procedimento.
Al riguardo, ha chiarito il Giudice, valgono i principi espressi dalla Corte di Giustizia con riferimento al Regolamento n. 44/2001, vigente “pro tempore“, anche alla stregua della giurisprudenza sulle norme equivalenti della Convenzione di Bruxelles del 1968.
Per il Tribunale, in base a tali principi, non è consentito il sindacato della competenza di un giudice di uno Stato membro da parte di un giudice di un altro Stato membro; tale competenza è determinata direttamente dalle norme stabilite da detto regolamento, tra cui quelle riguardanti il suo ambito di applicazione; un giudice di uno Stato membro non è quindi in nessun caso più qualificato a pronunciarsi sulla competenza rispetto a un giudice di un altro Stato membro.
Ne discende la competenza del Giudice italiano in quanto preventivamente adito.
Quanto alle clausole di proroga invocate da parte convenuta, per il Tribunale, esse non escludono la giurisdizione del giudice italiano.
Secondo il Giudice, infatti, alla luce della costante giurisprudenza, tanto della Corte di giustizia delle Comunità Europee, quanto della Corte di Cassazione a Sezioni unite, le clausole di proroga della competenza giurisdizionale di cui all’art. 23 Reg. CE n. 44\2001 ovvero all’art. 17 Convenzione Bruxelles, vanno interpretate in senso rigorosamente restrittivo.
Le clausole in esame nel testo originale in lingua inglese corrispondono alla clausola di proroga della giurisdizione contenuta nell’ISDA Master Agreement (Accordo quadro conforme ad un modulo standard elaborato dall’”International Swaps and Derivatives Association“), clausola valutata nelle pronunce delle Sezioni Unite della Cassazione.
In tali pronunce la Cassazione a Sezioni Unite ha esaminato la formula “relating to this Agreement” contenuta nell’ISDA Master Agreement, rilevando che tale formula è tutt’altro che inequivoca in quanto la sua traduzione letterale- “in relazione all’accordo“- non sembra poter obiettivamente significarne un riferimento a tutte le controversie, sia contrattuali che extra contrattuali, comunque collegate all’adozione contrattuale degli strumenti derivati, nel cui ambito è stata invocata la disciplina generale dell’ISDA.
Per il suo senso letterale la clausola di proroga contenuta nell’ISDA Master Agreement estende la propria efficacia a tutte le controversie attinenti al contratto, ma non anche a quelle di natura extracontrattuale.
Il Tribunale ha dunque ritenuto di doversi uniformare ai principi espressi in tali recenti pronunce delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, in quanto rese in analoghe fattispecie processuali.
Le clausole invocate, per il loro tenore non inequivoco, vanno interpretate, dunque, restrittivamente nel senso che al Giudice inglese è attribuita la competenza esclusiva solo in ordine alle controversie contrattuali.
Sulla base dei suddetti principi il Tribunale di Milano ha accertato la giurisdizione del Giudice italiano a decidere sulle domande formulate da parte attrice.
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