A norma dell’art 571 c.p.c. chiunque, ad eccezione del debitore, può presentare un’offerta di acquisto, personalmente o a mezzo di procuratore legale ed anche, con l’ausilio di un avvocato, per persona da nominare.
Tuttavia, accade spesso che nella redazione dell’offerta si verifichino delle irregolarità procedimentali, più o meno gravi, imputabili esclusivamente all’offerente, quali, ad esempio, l’omissione di alcuni dati ovvero l’indicazione di elementi contraddittori.
In merito alla deliberazione sulla regolarità delle offerte, è da tener presente che lo stesso art. 571 c.p.c. individua, oltre i soggetti ammessi all’incanto, gli elementi essenziali dell’offerta (l’indicazione del prezzo, del tempo e del modo di pagamento e ogni altro elemento utile alla valutazione dell’offerta), nonché i casi di inefficacia della stessa.
In particolare l’offerta, a pena di inefficacia, va accompagnata dal versamento di una cauzione pari al 10% del prezzo offerto, la cui prestazione ai sensi del novellato art. 173-quinquies delle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile potrà avvenire anche mediante sistemi telematici di pagamento ovvero mediante il rilascio di apposita fideiussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta.
L’offerta di acquisto è, altresì, inefficace (art. 571 comma 2 c.p.c.) se perviene oltre il termine stabilito dal giudice dell’esecuzione nell’ordinanza di vendita e se è inferiore di oltre 1/4 al prezzo base stabilito nell’ordinanza.
Ciò posto, si ritiene che tutti quei vizi integranti una mera irregolarità non sono rilevanti se consentono comunque di individuare con esattezza gli elementi essenziali dell’offerta e che eventuali errori che non comportano incertezze sulla individuazione di tali elementi non sono da considerarsi ostativi alla prosecuzione della vendita.
Conseguentemente agli errori (non essenziali) potrebbe essere posto rimedio in sede di apertura delle buste, eventualmente chiedendo chiarimenti alla parte presente, e si è ammessa la possibilità di un’integrazione della documentazione ad opera dell’offerente.
A sostegno di tale interpretazione è da rilevare che l’art. 174 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura civile prevede l’obbligo per l’offerente di dichiarare la residenza od eleggere il domicilio nel Comune nel quale ha sede il Tribunale, statuendo nel contempo che in caso di mancata ottemperanza al disposto della stessa norma le comunicazioni vengano fatte in Cancelleria.
FOCUS
Gli elementi veramente essenziali dell’offerta di acquisto sono l’indicazione del prezzo offerto e l’individuazione dell’offerente.
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