Dalla funzione sistematica assegnata all’obbligo informativo gravante sull’intermediario, preordinato al riequilibrio dell’asimmetria del patrimonio conoscitivo-informativo delle parti in favore dell’investitore, al fine di consentirgli una scelta realmente consapevole, scaturisce una presunzione legale di sussistenza del nesso causale fra inadempimento informativo e pregiudizio, pur suscettibile di prova contraria da parte dell’intermediario; tale prova, tuttavia, non può consistere nella dimostrazione di una generica propensione al rischio dell’investitore, desunta anche da scelte intrinsecamente rischiose pregresse, perchè anche l’investitore speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell’ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato, alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati.
Questo il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Scotti, con la sentenza n. 7905 del 17 aprile 2020.
La pronuncia in commento affronta, con grande attenzione, l’annoso tema della diligenza nella prestazione di servizi d’investimento.
Come noto, l’ordinamento grava gli intermediari di specifici obblighi informativi orientati a riequilibrare, per quanto possibile, la naturale condizione di asimmetria conoscitiva caratterizzante il rapporto con il cliente investitore.
Ed è proprio ricordando la descritta finalità del complesso normativo elaborato dal Legislatore che il giudice di legittimità accoglie il quarto dei sette motivi formulati dai ricorrenti, cassando con rinvio la pronuncia della Corte d’Appello sulla mancanza del diritto al ristoro dei danni allegati.
Il risarcimento riconosciuto agli investitori dal Tribunale in conseguenza dell’accertato inadempimento degli obblighi informativi sui rischi connessi all’operazione, veniva escluso dal giudice del gravame per insussistenza del nesso causale: le pregresse scelte di investimento e la dichiarazione di propensione al rischio avrebbero interrotto il rapporto di causalità tra omessa informativa e danno. Tali circostanze, secondo l’interpretazione fornita dal giudice di secondo grado, sarebbero state sufficienti a far presumere che i ricorrenti, pur debitamente informati, avrebbero egualmente deciso di effettuare l’investimento proposto.
L’iter logico illustrato e seguito dalla Corte d’Appello viene censurato dalla Sezione I Civile della Corte di Cassazione per aver “attribuito capacità indiziante a circostanze del tutto prive di valore inferenziale, successivamente utilizzate ai fini del giudizio controfattuale presuntivo” e, dunque, ignorato “la funzione specifica dell’obbligo posto a carico dell’intermediario, preordinato a colmare l’handicap informativo e la disimmetria consequenziale nelle cognizioni delle parti e in tal modo a consentire all’investitore una scelta consapevole e razionale”.
La presunzione legale di danno, discendente dall’articolato normativo in materia di contratti di investimento e, comunque, suscettibile di prova contraria da parte dell’intermediario, trova la sua ratio proprio nella funzione di orientamento dell’investitore che, informato delle caratteristiche del prodotto, è così messo nella condizione di scegliere se assumere, o meno, il rischio di un eventuale insuccesso.
In questi termini, allora, “la prova del nesso causale non è eliminata […] dal mero rilievo di elementi generici, come il profilo speculativo o l’elevata propensione al rischio”, perché “anche l’investitore, speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi, deve poter valutare la sua scelta speculativa”.
In caso contrario, secondo la Corte, non solo sarebbero svuotati della loro finalità precipua gli obblighi informativi, ma sarebbe vanificato l’obbligo di prova contraria gravante sull’intermediario.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA: IL RIPARTO DELL’ONERE PROBATORIO FRA BANCA E CLIENTE
ADEGUATEZZA E OBBLIGHI INFORMATIVI SI INTENDONO RISPETTATI SE CONFORMI ALLE PROPOSTE DI INVESTIMENTO PRODOTTE
Sentenza | Tribunale di Chieti, Giudice Diana Genovese | 15.01.2020 | n.6
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA: IL CLIENTE DEVE DIMOSTRARE IL NESSO DI CAUSALITÀ FRA IL DANNO E L’INADEMPIMENTO DELLA BANCA
È ONERE DELL’AZIONISTA PROVARE SE E QUANDO UNA TEMPESTIVA INFORMAZIONE AVREBBE CONSENTITO DI PREVENIRE O RIDURRE IL DANNO
Sentenza | Tribunale di Avellino, Giudice Aureliana Di Matteo | 03.01.2020 | n.6
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