ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel processo penale, vi è necessaria coincidenza tra la somma liquidata dal giudice, con la sentenza di condanna dell’imputato, a titolo di rimborso delle spese legali di parte civile ammessa al patrocinio a spese pubbliche, e quella liquidata, con successivo decreto, a beneficio del difensore di tale parte e poste a carico dell’erario.
Il giudice è tenuto a fare applicazione dell’art. 82 D.P.R. n° 115/02 sin dal momento della pronuncia del dispositivo.
Sono questi i principi sottesi all’ordinanza emessa dal Tribunale di Roma, nella persona del dott. Francesco Crisafulli, il 27/03/2014, nell’ambito di un giudizio di opposizione avverso il decreto con cui il Giudice di merito aveva liquidato gli onorari all’avvocato di un fallimento ammesso al patrocinio a spese dello Stato.
Nel caso di specie, il Giudice di merito nel procedere alla liquidazione delle spese a carico del soccombente in un giudizio penale, decurtava dalla somma dovuta come onorario del professionista, difensore della parte vittoriosa, la metà dei compensi, con un conseguente depauperamento in misura doppia rispetto alla somma necessaria per retribuire l’avversario.
La questione ruota intorno all’ammissibilità che la parte privata sia condannata al pagamento di un importo superiore a quello che lo Stato effettivamente corrisponderà al difensore del beneficiato, ovvero se il Giudice di merito debba uniformarsi all’interpretazione che del complesso normativo di cui agli artt. 82 e 130 D.P.R n.115/02 ha adottato la Corte di Cassazione con le sue pronunce in materia.
Ebbene, il Tribunale di Roma ha stabilito che il Giudice di merito, nel liquidare le spese processuali a carico del soccombente, deve applicare le disposizioni pertinenti del D.P.R n.115/02, sulla base del principio secondo il quale «quando il giudice del processo penale condanna l’imputato alla rifusione integrale delle spese legali sostenute dalla parte civile, ammessa al beneficio del patrocinio a spese pubbliche, la somma che l’imputato deve rifondere in favore dello Stato deve coincidere con quella che lo Stato liquida al difensore; essa va pertanto subito determinata secondo i parametri di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82» (Corte di cassazione, Sezione VI penale sentenza n° 46537 dell’8/11/2011 (depositata il 14/12/2011)).
Il Collegio ha aggiunto, inoltre, che nella sentenza con la quale il giudice liquida le spese di lite a carico del soccombente condannando lo stesso al relativo pagamento a favore dell’erario (per essere la parte vittoriosa ammessa al patrocinio a spese dello Stato), deve tenere conto della concessione del suddetto beneficio e deve, già in quella sede, rispettare il limite dei valori medi, in applicazione dell’art. 82, ed operare, ex art. 130 D.P.R. n° 115/02, in materia civile, la decurtazione del 50% della somma complessiva liquidata. E che, nel successivo provvedimento di liquidazione a favore del professionista, il magistrato dovrà poi attenersi alla somma così precedentemente determinata, già rispettosa dei parametri imposti dal testo unico sulle spese di giustizia.
Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale di Roma ha, dunque, accolto l’opposizione e revocato il decreto opposto liquidando in favore dell’avvocato l’importo già determinato nella sentenza n.9090/ 2012 dallo stesso Tribunale.
Testo del provvedimento
In allegato il testo integrale del provvedimento
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