Il sistema Sim Swap funziona prevede che i criminali dapprima agiscono sottraendo alla vittima le credenziali (statiche) di accesso ai sistemi di home banking attraverso attività di phishing o di altra equivalente; successivamente, si fanno rilasciare in modo fraudolento dalla compagnia telefonica una duplicato della SIM card intestata a chi deve essere raggirato ed ottengono l’annullamento di quella in uso al titolare, che, mantenendo lo stesso numero, tende a non avvedersi della truffa in corso; così ottenuto il duplicato della SIM, i criminali informatici sono in grado di ricevere gli sms con i codici OTP e/o OTS (credenziali dinamiche)inviati dalla banca al numero di cellulare ormai in pieno possesso dei truffatori; dopo qualche ora l’ignara vittima riceve una notifica sull’applicazione della propria Banca, relativa all’accesso sulla propria home banking, accorgendosi di lì a poco che senza alcuna autorizzazione, sono stati illecitamente impartiti ordini di bonifici a perfetti sconosciuti.
In tale tipo di frode, non può ritenersi sussistente la colpa grave della vittima atteso che a seguito della disattivazione della sim ad opera dei truffatori, non riceve alcuna comunicazione dalla banca circa le operazioni in corso di esecuzione e neppure i messaggi contenenti i codici OTP e/o OTS e dunque non è posta in condizione di avvedersi della truffa in suo danno.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Palermo, Giudice Andrea Illuminati, con la sentenza n. 3783 del 28 luglio 2023, con la quale la Banca è stata condannata al pagamento in favore dell’attrice essendo non provato, quanto all’acquisizione delle credenziali di accesso statiche, che le stesse fossero state colposamente fornite dalle attrici ai truffatori nell’ambito di campagna di phishing da questi posta in essere.
Pertanto, non potendo dunque ritenere raggiunta la prova liberatoria posta a carico della banca dall’art. 12, co. 4 d.lgs. 11/10, la domanda risarcitoria proposta dalle attrici è stata accolta nella misura dell’importo indebitamente sottratto, di € 72.000,00, con condanna della convenuta alle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
L’ONERE DELLA PROVA CONTRARIA RICADE SUL CORRENTISTA
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia, Giudice Francesca Malgoni | 05.07.2023 | n.821
SUSSISTE COLPA GRAVE DELLA CORRENTISTA CHE IGNORI GLI ELEMENTI DI ALLERTA POSTI IN ESSERE DALL’ISTITUTO DI CREDITO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Di Salvo | 11.09.2023 | n.12832
A SEGUITO DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. 11/2010 NON BASTA DIMOSTRARE DI AVERE ADOTTATO TUTTI I SISTEMI DI SICUREZZA RAGIONEVOLMENTE ESIGIBILI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo | 30.11.2022 | n.10743
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