Ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 11/2010, le perdite derivanti da operazioni di pagamento non autorizzate sono imputabili al cliente che abbia agito in modo fraudolento o non abbia adempiuto agli obblighi concernenti l’utilizzo dello strumento di pagamento contrattualmente previsti.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Parma, Giudice Giacomo Cicciò, con l’ordinanza del 27.04.2022.
La pronuncia in commento risulta particolarmente interessante perché rappresenta uno dei pochi casi di provvedimenti in materia di truffa bancaria emessa dell’autorità giudiziaria, essendo il contenzioso in questa materia generalmente affrontato dall’Arbitro Bancario e Finanziario (ABF).
Nel caso di specie, il cliente aveva disconosciuto una serie di operazioni di pagamento avvenute dal proprio home banking, infatti, già 8 giorni prima dell’esecuzione dei pagamenti disconosciuti, aveva ricevuto una telefonata da parte di un interlocutore ignoto che si era qualificato come funzionario della banca.
Durante la chiamata il correntista aveva fornito all’interlocutore i dati sensibili per poi procedere, nel corso di successivi contatti telefonici da parte del medesimo soggetto, all’apertura dell’applicazione di home banking installata sul cellulare con l’inserimento del codice utente.
Nonostante l’insistenza di tali telefonate da parte di terzi malfattori, il cliente non si insospettiva, né si preoccupava di avvertire la banca violando così gli obblighi assunti con la sottoscrizione del contratto oltre che le prescrizioni fornite dall’istituto di credito.
Pertanto, il Giudice rigettava la domanda proposta dall’attrice ritenendone il comportamento particolarmente negligente e come tale, ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. n. 11/2010, non meritevole di tutela con condanna al pagamento delle spese.
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