Il precetto è l’atto con il quale il creditore intima al proprio debitore di adempiere in suo favore l’obbligo contenuto nel titolo esecutivo e cioè il pagamento di una somma.
Ma cosa accadete se il precetto viene intimato per una somma superiore a quella effettivamente dovuta?
Esempio il creditore intima il pagamento di € 1.000.000,00 ma in realtà è creditore dell’importo ridotto di € 50.000,00.
Gli interrogativi sono due:
Primo, il precetto di pagamento è valido?
Secondo, in caso di accoglimento dell’opposizione del debitore, il creditore può essere condannato al pagamento delle spese di lite?
L’argomento è veramente interessante in quanto accade spesso che nel mondo degli NPL il credito intimato nel precetto sia indicato in modo errato… Poi quale ufficio non ha sbagliato ad indicare l’importo di un credito.
Si possono fornire le seguenti risposte:
PRIMA RISPOSTA
L’eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l’intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione in ordine alla quantità del credito.
SECONDA RISPOSTA
Il debitore va sempre condannato al pagamento delle spese di lite anche in ipotesi di accoglimento dell’opposizione a precetto, in quanto il creditore non perde tale qualità ma si accerta solo ed esclusivamente che sia titolare di un diritto inferiore.
La riduzione del credito può essere motivo per la compensazione parziale delle spese di lite.
A confermare tale interpretazione sono state tra le tante decisioni:
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Vivaldi – Rel. Rossetti | 11.10.2016 | n.20374
Sentenza | Cassazione civile, Sezione Sesta, Pres. Finocchiaro – Rel. Carluccio | 19.12.2014 | n.27032
PRECETTO PER SOMMA ECCEDENTE QUELLA DOVUTA: QUALI CONSEGUENZE SULLE SPESE DI LITE?
E’ ILLEGITTIMA LA CONDANNA DELL’OPPONENTE ALLA RIFUSIONE DELLE STESSE
In tema di spese processuali, quando nel giudizio di opposizione esecutiva si accerti che il creditore esecutante abbia chiesto con il precetto il pagamento di una somma anche di poco eccedente quella dovuta, con conseguente accoglimento “in parte qua” della opposizione, è illegittima la condanna dell’opponente alla rifusione delle spese di lite, perché le spese della parte vittoriosa possono essere compensate, ma non addebitate alla stessa, neppure parzialmente.
Sentenza | Corte di Cassazione, III sez. civ., Pres. Vivaldi – Rel. Rossetti | 11.10.2016 | n.20374
PRECETTO: L’ECCESSIVITÀ DELLA SOMMA PORTATA NEL PRECETTO NON TRAVOLGE QUESTO PER L’INTERO
L’INTIMAZIONE RIMANE VALIDA PER LA SOMMA EFFETTIVAMENTE DOVUTA, ALLA CUI DETERMINAZIONE PROVVEDE IL GIUDICE
L’eccessività della somma portata nel precetto non travolge questo per l’intero ma ne determina la nullità o inefficacia parziale per la somma eccedente, con la conseguenza che l’intimazione rimane valida per la somma effettivamente dovuta, alla cui determinazione provvede il giudice, che è investito di poteri di cognizione ordinaria a seguito dell’opposizione in ordine alla quantità del credito.
Sentenza | Cassazione civile, Sezione Sesta, Pres. Finocchiaro – Rel. Carluccio | 19.12.2014 | n.27032
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