ISSN 2385-1376
Testo massima
L’inserimento in un contratto di fideiussione di una clausola a pagamento a prima richiesta e senza eccezioni vale di per sé a qualificare il negozio come contratto autonomo di garanzia cd. Garantievertrag in quanto incompatibile con il principio della accessorietà che caratterizza il contratto di fideiussione, salvo che vi sia una evidente discrasia rispetto l’intero contenuto della convenzione negoziale.
Con tale pronunzia il Tribunale di Napoli, uniformandosi alla ormai consolidata giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Napoli 28/06/2012 in sentenze della settimana su www.expartecreditoris.it) e di legittimità (cfr. Cass. Civ. 19736/11; Cass. Civ. Sezioni Unite n.3947/2010) ha chiarito che il contratto autonomo di garanzia, espressione dell’autonomia negoziale ex art.1322 cc, ha la funzione di tenere indenne il creditore dalle conseguenze del mancato adempimento della prestazione gravante sul debitore principale, che può riguardare anche un fare infungibile, contrariamente al contratto del fideiussore il quale garantisce l’adempimento della MEDESIMA obbligazione altrui.
Inoltre, precisa il tribunale, la causa concreta del contratto autonomo è quella di trasferire da un soggetto ad un altro il rischio economico collegato alla mancata esecuzione di una prestazione contrattuale, mentre con la fideiussione è tutelato l’interesse all’esatto adempimento della medesima prestazione.
Ne consegue che, mentre il fideiussore è un vicario del debitore, l’obbligazione del garante autonomo si pone in via del tutto indipendente rispetto all’obbligo primario di prestazione perché non rivolta all’adempimento del debitore principale ma è diretta ad indennizzare il creditore insoddisfatto mediante il tempestivo versamento di una somma di denaro predeterminata, sostitutiva della mancata o inesatta prestazione del debitore.
Nel caso di specie, avente ad oggetto la opposizione a decreto ingiuntivo (dichiarato provvisoriamente esecutivo) da parte dei fideiussori, il giudice, analizzando i contratti sottoscritti, ha stabilito che le garanzie prestate dagli opponenti vadano essere qualificate come autonome atteso che, i contratti contengono una serie di clausole intese chiaramente a rendere l’obbligazione dei garanti autonoma da quelle del debitore principale, al fine di porre al riparo da eccezioni inerenti i rapporti principali con il debitore garantito.
Alla luce di tali considerazioni il tribunale ha rigettato la proposta opposizione condannando gli opponenti, nella loro qualità di garanti, al pagamento del debito maturato in capo alla debitrice principale.
Testo del provvedimento
in allegato la sentenza del Tribunale di Napoli
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