Testo massima
In materia di procedure concorsuali, in virtù del combinato disposto degli artt. 92 dell’ordinamento giudiziario ed 1 e 3 della legge n. 742 del 1969, le opposizioni allo stato passivo, ove riguardino controversie in tema di crediti da lavoro, si sottraggono al regime della sospensione feriale dei termini.
Il rapporto tra l’amministratore di una società di capitali e la società medesima va ricondotto nell’ambito del rapporto di lavoro.
Nel procedimento di accertamento del passivo fallimentare, la sospensione feriale non si applica, qualora il creditore assuma di vantare crediti quale amministratore della società poi fallita.
Testo del provvedimento
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