ISSN 2385-1376
Testo massima
Con il pignoramento il debitore perde il possesso privatistico del bene pignorato e ne diventa custode ex lege e non può compiere atti dispositivi aventi ad oggetto il bene pignorato, pena l’inefficacia dell’atto stesso ai sensi dell’art. 2913 cc.
Si tratta di un’inefficacia relativa: il debitore non perde la propria capacità a contrarre e l’atto dispositivo non ha effetto nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti, non è viziato ma valido e potrà produrre effetti erga omnes se la procedura di cui al pignoramento eseguito anteriormente dovesse estinguersi.
Ma quali sono le conseguenze che ne derivano?
In primo luogo, l’inefficacia degli atti dispositivi spiega i suoi effetti nei confronti del creditore pignorante e dei creditori intervenuti nel processo esecutivo, per cui l’estinzione del processo esecutivo determina la cessazione del regime di inefficacia e la piena operatività del vincolo privatistico conseguente all’atto posto in essere dal debitore.
Ed ancora, il compimento di un tale atto è indifferente anche dal punto di vista processuale, per cui il debitore originario conserva la posizione del soggetto passivo nel processo esecutivo, mentre il terzo acquirente ha una posizione del tutto limitata.
Sul punto, infatti, le posizioni seguite dagli interpreti erano sostanzialmente due:
1).secondo un primo orientamento, il processo esecutivo è indifferente rispetto al terzo acquirente del bene pignorato. A quest’ultimo non dovrebbe essere riconosciuta una posizione giuridicamente tutelata e negata la facoltà di proporre opposizione;
2).secondo un’altra impostazione, preferita dalla dottrina e la giurisprudenza, al terzo acquirente dovrebbe essere riconosciuta tale facoltà.
Successivamente la giurisprudenza (Cass. 23/1/2009 n. 1703) ha modificato il proprio orientamento e, partendo dal presupposto che il terzo acquirente del bene pignorato è titolare di un interesse di mero fatto a conseguire la caducazione del processo esecutivo perché il suo titolo non è opponibile alla procedura, ha affermato che il predetto non può intervenire nella procedura neppure per sostenere le ragioni del debitore e non può proporre opposizione ex art. 617 cpc, cosicchè egli può depositare soltanto opposizione ex art. 619 cpc onde far valere l’assoluta nullità ovvero l’originaria inesistenza del vincolo pignoratizio.
FOCUS
Con il pignoramento si crea un vincolo di indisponibilità del bene sottoposto ad esecuzione cosicchè l’aggiudicatario o l’assegnatario hanno diritto all’attribuzione del diritto del debitore spettante al debitore sul bene medesimo.
Avv. Giorgia Viola
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 126/2016