ISSN 2385-1376
Testo massima
Il contratto concluso dal rappresentante senza poteri non è nullo né annullabile, ma soltanto inefficace nei confronti dello pseudo rappresentato, fino alla ratifica di questi; tale inefficacia temporanea non è rilevabile di ufficio ma solo su eccezione dello pseudo-rappresentato, non anche dell’altro contraente.
Cosi si è pronunziato il Tribunale di Nola, giudice dott. Eduardo Savarese, con ordinanza del 15/11/2013, nell’ambito di un giudizio proposto nei confronti di una banca e relativo all’accertamento del saldo di conto corrente.
In particolare, è accaduto che, nel corso delle operazioni peritali, la società correntista ha impugnato il contratto di conto corrente prodotto dalla Banca al momento della costituzione in giudizio, sul presupposto che fosse stato sottoscritto da soggetto che, al momento della conclusione del contratto, non era legale rappresentante dell’attrice, motivo per il quale il CTU ha sospeso le operazioni peritali, sottoponendo la questione al giudice.
Il Tribunale ha evidenziato, preliminarmente, la necessità di stabilire se l’eccezione in esame fosse o meno rilevabile di ufficio e, in caso negativo, se fosse tempestiva.
Sul punto, ha rilevato che la fattispecie in esame è riconducibile alla disciplina del cd. “falsus procurator” di cui all’art. 1398 cc: il contratto concluso dal rappresentante senza poteri non è nullo né annullabile, ma soltanto inefficace nei confronti dello pseudo rappresentato, fino alla ratifica di questi.
Il Tribunale afferma, pertanto, come tale inefficacia temporanea non sia rilevabile d’ufficio, ma solo su eccezione dello pseudo rappresentato, non anche dell’altro contraente (Cfr. Cass. 15 gennaio 2000, n. 410; 26 febbraio 2004 n.3872), con la conseguenza che trattasi di eccezione in senso stretto che la parte avrebbe dovuto sollevare nella prima difesa utile e cioè in sede di prima udienza ex art. 183 cpc o al più tardi nella prima memoria istruttoria.
Tenuto conto che la correntista nulla aveva dedotto tempestivamente, né in sede di celebrazione di prima udienza ex art. 183 cpc, né con la prima memoria istruttoria, il Tribunale correttamente ha disatteso la contestazione, invitando il CTU a proseguire le operazioni peritali sulla base del contratto prodotto dalla Banca.
Testo del provvedimento
TRIBUNALE DI NOLA
PRIMA SEZIONE CIVILE
CONTENZIOSO FALLIMENTARE. SOCIETARIO, BANCARIO
Il giudice
A scioglimento della riserva formulata all’udienza del 31.10.13:
osserva quanto segue.
La società attrice ha dichiarato in atto di citazione di intrattenere rapporti bancari con la convenuta sin dal 1987.
Essa non ha prodotto alcun contratto di conto corrente.
La banca convenuta lo ha depositato in uno alla (tempestiva) comparsa di costituzione e risposta. Né in sede di prima udienza, né nelle successive memorie istruttorie parte attrice ha inteso contestare la validità ed efficacia di tale contratto.
Conferito incarico al CTU, dott.ssa CAIA, nel corso delle operazioni peritali, l’attrice impugnava l’indicato contratto, deducendo (e provando) che esso era stato sottoscritto da soggetto che non era legale rappresentante dell’attrice al momento della conclusione. Il CTU depositava istanza a questo giudice per avere istruzioni sul proseguimento delle operazioni peritali, ed in specie se dover tener conto o meno del contratto prodotto dalla banca.
Su questa specifica questione, veniva fissata l’udienza del 31.10.13. Tanto premesso, è necessario stabilire se l’eccezione sollevata dalla parte sia o meno rilevabile di ufficio e, in caso negativo, se essa sia tempestiva.
La fattispecie in esame è riconducibile alla disciplina del cd. ”falsus procurator” di cui all’art. 1398 c.c.
Il contratto concluso dal rappresentante senza poteri non è nullo né annullabile, ma soltanto inefficace nei confronti delle pseudo rappresentato, fino alla ratifica di questi; tale inefficacia temporanea non è rilevabile di ufficio ma solo su eccezione dello pseudo-rappresentato, non anche dell’altro contraente (Cfr. Cass. 15 gennaio 2000, n. 410; 26 febbraio 2004 n.3872). Trattasi pertanto di eccezione in senso stretto che la parte avrebbe dovuto sollevare nella prima difesa utile, e cioè, nel caso di specie, in sede di celebrazione di prima udienza ex art. 183 c.p.c., o al più nella prima memoria istruttoria;
PQM
Dispone che il CTU riprenda le operazioni peritali sulla base del contratto prodotto dalla banca e fissa termine per l’invio della bozza alle parti entro il 30 aprile 2014, termine per l’invio di note delle parti alla bozza entro il 30 luglio 2014, termine per il deposito finale dell’elaborato, comprensivo delle eventuali note di parte e delle risposte del CTU, al 31 ottobre 2014.
Fissa udienza di precisazione delle conclusioni al 19 febbraio 2015 h. 9.30.
Si comunichi.
Dott. Eduardo Savarese
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Numero Protocolo Interno : 652/2013