ISSN 2385-1376
Testo massima
Il conflitto tra l’aggiudicatario e l’attore che ha trascritto una domanda giudiziale anteriormente al pignoramento ma successivamente all’iscrizione di ipoteca è risolto a favore del primo, perché la posizione dell’acquirente nella vendita forzata riflette quella del creditore procedente e dei creditori intervenuti all’esecuzione, in forza di quanto statuisce l’art. 2919, ultimo periodo cc, con la conseguenza che gli atti e domande inopponibili ai creditori lo sono anche nei confronti dell’acquirente nella vendita forzata.
Ciò significa che, nel caso in cui il creditore procedente sia anche creditore ipotecario, la posizione delineata riguardo a quest’ultimo desumibile anche dalle disposizioni in materia di ipoteche contribuisce a determinare quella dell’aggiudicatarioacquirente, rispetto ai gravami inopponibili al primo, per cui se il creditore procedente ipotecario non può, per specifica disposizione di legge, risentire pregiudizio dalla trascrizione della domanda giudiziale, nessun pregiudizio può risentire neanche l’aggiudicatarioacquirente.
Il principio generale è che se l’ipoteca è iscritta anteriormente alla trascrizione della domanda giudiziale, la prevalenza è del creditore ipotecario, che è chiarita dall’art. 2808 comma 1 cc, che dispone che l’ipoteca “attribuisce al creditore il diritto di espropriare, anche in confronto del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del suo credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dall’espropriazione”.
In altri termini, il creditore ipotecario (purché munito di un titolo esecutivo) può pignorare l’immobile ipotecato; l’espropriazione forzata procede fino all’aggiudicazione e, quindi, al trasferimento della proprietà al terzo aggiudicatario e al successivo riparto della somma ricavata a favore del medesimo creditore ipotecario, con prevalenza sia di tale creditore sia dell’aggiudicatario-acquirente rispetto a chiunque ha trascritto atti o domande successivamente all’iscrizione dell’ipoteca.
In giurisprudenza la Corte di Cassazione, già con la sentenza n. 564/60, ha chiarito che il creditore ipotecario può espropriare i beni vincolati a garanzia del credito nei confronti del terzo acquirente, ancorché pendano azioni dichiarative di simulazione assoluta dell’acquisto, o azioni revocatorie per frode, o azioni per rescissione.
La forma dell’esecuzione è quella diretta contro il debitore; la Cassazione, infatti, con la sentenza n. 2641/1970 ha statuito che il creditore ipotecario non deve procedere esecutivamente ex art. 602 cpc nei confronti dei colui che dopo l’iscrizione ipotecaria ma prima del pignoramento abbia trascritto la domanda diretta ad ottenere l’esecuzione in forma specifica dell’obbligo di trasferimento dell’immobile).
FOCUS
L’ipoteca attribuisce il diritto al creditore di espropriare, anche nei confronti del terzo acquirente, i beni vincolati a garanzia del credito e di essere soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato (ex art. 2808 cc).
Testo del provvedimento
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Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 493/2015
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