Qualsiasi operazione finanziaria, purché finalizzata all’attività di impresa, può accedere all’intervento del Fondo Centrale di garanzia per le PMI, istituito con legge 662/1996.
Il Fondo di garanzia interviene a favore di tutti i settori economici, così come definiti nella tabella presente nelle disposizioni operative, esclusi solamente i settori c.d. «sensibili» dalla Commissione Europea.
Sono ammissibili alla garanzia del Fondo le operazioni finanziarie riferite a imprese e consorzi appartenenti ai settori della siderurgia, dell’industria carboniera, della costruzione navale, delle fibre sintetiche, dell’industria automobilistica e dei trasporti.
L’intervento del Fondo è assistito dalla garanzia dello Stato che comporta una diminuzione del rischio di credito sulle garanzie dirette e sulle controgaranzie, azzerando l’assorbimento di capitale per i soggetti finanziatori sulla quota di finanziamento garantita.
La garanzia del fondo può essere:
- garanzia diretta: concessa direttamente alle banche ed agli intermediari finanziari
- controgaranzia e riassicurazione, su richiesta dei soggetti garanti.
L’aumento generalizzato delle coperture di garanzia (fino all’80% introdotto con il d.l. Salva-Italia), l’incremento delle richieste di garanzia e l’incremento delle escussioni hanno portato ad un notevole aumento del fabbisogno finanziario del Fondo non più coerente con la finanza pubblica. Questi motivi e un possibile rischio che l’intervento del Fondo centrale di garanzia non intervenga in maniera adeguata e proporzionale rispetto alle condizioni di difficoltà di accesso al credito dei beneficiari hanno portato ad una riforma dell’intera struttura dell’utilizzo del Fondo centrale di garanzia, che vede la novità più rilevante nell’adozione del nuovo sistema di valutazione delle PMI che beneficiano della garanzia pubblica.
Centro della riforma del Fondo centrale di garanzia, attuato con il Decreto 6 marzo 2017, è la sostituzione del modello di scoring con il nuovo modello di valutazione basato sulla probabilità di inadempimento delle imprese (c.d. modello di rating).
Tale modello, applicato in via sperimentale alle operazioni c.d. Nuova Sabatini, si basa su 5 classi di merito creditizio, con l’ultima che definisce l’area di non ammissibilità al Fondo, articolati in base ai possibili tassi di default della PMI.
Le coperture di garanzie riconosciute dal Fondo, fino ad oggi quasi sempre pari alla misura massima di copertura consentita dall’UE (80%), vengono, con il nuovo sistema di rating, articolate diversamente andando ad incidere maggiormente sulle imprese che, comunque sane, sono maggiormente esposte a rischio di razionamento sul mercato di credito.
I dati che vengono richiesti per il modello di valutazione sono di carattere economico finanziario dell’impresa, volti a valutare il rischio patrimoniale, economico e finanziario, e di carattere andamentale per valutare il profilo di rischio di credito del cliente.
La valutazione complessiva del soggetto beneficiario finale (PMI) prevede anche l’utilizzo di informazioni pubbliche su eventi pregiudizievoli a carico del soggetto beneficiario finale stesso e, nel caso di società di persone, a carico dei soci con cariche rilevanti.
Il modello di valutazione non si applica alle richieste di intervento relative a operazioni finanziarie:
a) riferite a nuove imprese;
b) riferite a start-up innovative e incubatori certificati, qualora ricorrano le condizioni di cui
all’articolo 3, commi 2 e 3, del decreto interministeriale 26 aprile 2013;
c) di microcredito;
d) di importo non superiore a euro 25.000,00 per singolo soggetto beneficiario, ovvero a euro
35.000,00 qualora presentate da un soggetto garante autorizzato;
e) a rischio tripartito.
Il nuovo modello rating troverà applicazione dal 2018.
Di immediata attuazione invece le operazioni c.d. a rischio tripartito. Infatti per rendere più rapido l’accesso al Fondo di garanzia, per operazioni di importo fino a 120.000 euro per singolo soggetto beneficiario, viene introdotta una nuova modalità di intervento.
In queste operazioni il rischio è equamente ripartito tra Fondo (33,5%), soggetto finanziatore (33%) e soggetto garante (33,5%).
In queste operazioni la valutazione delle imprese non sottostà al modello di rating ma è interamente delegata dal Fondo ai soggetti finanziatori e ai soggetti garanti.
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