Testo massima
L’articolo 586 del codice di
procedura civile dispone che il giudice dell’esecuzione, con il decreto di
trasferimento dell’immobile espropriato, ordina la cancellazione delle trascrizioni
dei pignoramenti e delle iscrizioni ipotecarie, quando non si riferiscono ad
obbligazioni assuntesi dall’aggiudicatario a norma dell’art. 508.
Si parla del cd. effetto
purgativo del decreto di trasferimento.
Tuttavia la portata di tale
principio può essere compresa solo ponendola in relazione ai principi che
regolano la vendita forzata.
È pacifico, infatti, che
l’acquisto dell’aggiudicatario o dell’assegnatario è un acquisto a titolo
derivativo, che risente di tutte le limitazioni del diritto dell’originario
titolare. Di conseguenza, l’effetto purgativo del decreto di trasferimento non può
riguardare le formalità pregiudizievoli diverse da quelle espressamente
menzionate dal citato art. 586 cpc, per cui non possono essere cancellate le
domande giudiziali trascritte contro l’esecutato o suoi danti causa, ex artt.
2652 e 2653 c.c., nonché le servitù, altri diritti reali di godimento, oneri e
pesi di natura reale, in quanto anteriori al pignoramento, e pregiudicheranno
il diritto dell’aggiudicatario o assegnatario.
Si segnala che è opinione pressoché unanime che il Giudice
dell’Esecuzione deve indicare specificamente gli estremi della formalità (data
di pubblicazione, numeri di registro generale e particolare) che il
conservatore deve cancellare: ciò in quanto il conservatore ha funzioni
meramente esecutive, con esclusione di ogni potere di indagine e di
approfondimento circa le soluzioni adottate dal giudice nel corso del
procedimento medesimo, essendo il potere di controllo sulle formalità presentate
al conservatore limitato al sindacato sulla regolarità estrinseca degli atti.
Focus
Il decreto di trasferimento costituisce titolo per la
cancellazione delle formalità pregiudizievoli elencate nell’art. 586 cpc.
Avv. Antonio De Simone
Testo del provvedimento
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