In tema di controversie tra le società erogatrici dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti-clienti, il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione, previsto dall’art. 1 della l. n. 249 del 1997, dà luogo alla improcedibilità e non alla improponibilità della domanda.
Questo il principio di diritto affermato dalla Corte di Cassazione, SS.UU. Civili, Pres. Travaglino – Rel. Rubino, con la sentenza n. 8241 del 28 aprile 2020.
Le Sezioni Unite si sono pronunciate sul mancato esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie in materia di telecomunicazioni e sulla sua compatibilità col procedimento monitorio, affermando l’improcedibilità della domanda (e non l’improponibilità della stessa). Al Supremo organo decisionale, infatti, si chiedeva se con la legge 249/1997 fosse stato introdotto dal legislatore, nella materia delle telecomunicazioni, l’obbligatorietà del preventivo esperimento del tentativo di conciliazione a pena di improcedibilità o di improponibilità della domanda.
Richiamando precedenti della giurisprudenza nazionale e comunitaria, le Sezioni Unite hanno affermato che il mancato previo esperimento del tentativo obbligatorio di conciliazione dia luogo alla improcedibilità. Il giudizio non si chiude con una pronuncia in rito, ma il giudice deve sospendere il giudizio e fissare un termine per consentire alle parti di dar luogo al tentativo, per poi proseguire il giudizio dinanzi a sé.
In questo caso, hanno precisato le Sezioni Unite, l’improcedibilità opera con riguardo alla salvaguardia degli effetti sia sostanziali che processuali della domanda e con effetto sospensivo del giudizio. Ciò si ricava sia dalla disciplina delle principali ipotesi di tentativo obbligatorio di conciliazione preesistenti all’introduzione di quello in materia di telecomunicazioni, sia dalla disciplina successiva e generale dettata dall’art. 5 del d.lgs. n. 28/2010, introduttivo, in riferimento a un’ampia serie di materie, del preventivo tentativo di mediazione obbligatorio.
In tutti questi casi, la mancata instaurazione di tale procedimento determina un rinvio dell’udienza (per cui restano validi gli atti compiuti e ferme le preclusioni già maturate) a un momento successivo al termine concesso dal giudice per dar luogo o per concludere il tentativo.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: L’IMPROCEDIBILITÀ, PER MANCATO ESPERIMENTO, È ECCEPIBILE NON OLTRE LA PRIMA UDIENZA
OVE IL GIUDICE DI PRIMO GRADO NON ABBIA PROVVEDUTO AL RELATIVO RILIEVO D’UFFICIO, È PRECLUSO AL GIUDICE DI APPELLO RILEVARLA
Sentenza | Corte di Cassazione, Sez. III, Pres. Vivaldi – Rel. Scoditti | 13.12.2019 | n.32797
OPPOSIZIONE A DECRETO INGIUNTIVO: SU CHI GRAVA L’ONERE DI AVVIO DELPROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE?
IL COLLEGIO HA RIMESSO AL QUESTIONE AL PRIMO PRESIDENTE PER L’EVENTUALE ASSEGNAZIONE ALLE SEZIONI UNITE
Ordinanza | Corte di cassazione, Sez. III, Pres. Vivaldi – Rel. Scoditti | 12.07.2019 | n.18741
MEDIAZIONE OBBLIGATORIA: LA PARTECIPAZIONE È DELEGABILE AL PROPRIO DIFENSORE SOLO CON PROCURA “SOSTANZIALE”
L’AVVOCATO NON PUÒ AUTENTICARE LA SOTTOSCRIZIONE
Sentenza | Cassazione civile, sez. III, Pres. Ammendola – Rel. Rubino | 27.03.2019 | n.8473
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