ISSN 2385-1376
Testo massima
Il pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario: uno strumento per evitare il pignoramento
Il pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario è disciplinato dall’art. 494 cpc ed è il mezzo offerto al debitore per evitare il pignoramento mediante il “versamento” o il “deposito” nelle mani dell’ufficiale giudiziario della somma per cui si procede e dell’importo delle spese con l’incarico di consegnarla al creditore.
Il pagamento può essere effettuato dal debitore o anche da terzi, anche contro la volontà del creditore, salvo che questi non abbia interesse a far eseguire la prestazione personalmente dal debitore. Deve essere eseguito con moneta avente corso legale; di ogni altra forma di pagamento (es: assegno) è responsabile l’ufficiale giudiziario, e fatto constatare nel verbale.
Se il pagamento offerto è parziale o l’adempimento è inesatto, l’ufficiale procede ugualmente al pignoramento; mentre le somme indebitamente versate sia in caso di pignoramento per eccesso sia nel caso in cui il pagamento non sia stato effettuato con riserva possono essere recuperate dal debitore con l’azione di ripetizione.
Il versamento ha contenuto e valore di pagamento e produce effetti liberatori immediati, ma se il debitore paga con riserva di ripetere la somma versata, il pagamento non ha valore di riconoscimento del debito e, quindi, non è liberatorio e il debitore può far accertare in via giudiziale l’inesistenza totale o parziale del credito.
Tale forma di pagamento, sebbene sia prevista per qualsiasi tipo di esecuzione, può attuarsi concretamente solo nell’espropriazione mobiliare, in quanto è necessario che il pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario sia effettuato prima dell’inizio del pignoramento. Non è, invece, possibile, nei casi in cui la notifica non avviene di persona, ma tramite servizio postale.
Si discute se tale strumento sia applicabile o meno all’esecuzione immobiliare.
Se la giurisprudenza lo ha ritenuto inapplicabile, in dottrina si è ipotizzata la possibilità del pagamento nelle mani dell’ufficiale che sta per eseguire il pignoramento ovvero che il Giudice dell’Esecuzione dopo la notifica del pignoramento può autorizzare il pagamento.
È da tener presente che nel caso di pignoramento di cose, la somma di denaro da pagare nelle mani dell’ufficiale giudiziario deve essere maggiorata dei due decimi. Si realizza una situazione in cui viene attribuita al debitore la facoltà di indicare l’oggetto del pignoramento in una somma di denaro che contestualmente mette a disposizione dell’ufficiale giudiziario, tanto che sulla somma depositata concorrono il creditore pignorante e gli altri intervenuti.
La somma, infatti, deve essere depositata in cancelleria per essere distribuita dai creditori e l’eventuale residuo restituito al debitore.
Focus
Il pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario consente di evitare gli effetti negativi del pignoramento, incidendone sull’oggetto che viene sostituito da una somma di denaro e consente il rapido svolgimento della procedura, tenuto conto che non è richiesta la liquidazione del compendio ma la sola distribuzione delle somme.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 116/2015