ISSN 2385-1376
Testo massima
Tribunale di Reggio Emilia Uff. Esecuzioni Immobiliari, ordinanza 25/3/2013, Giudice Fanticini.
Il giudice dell’esecuzione immobiliare può rilevare d’ufficio l’invalidità del pignoramento quando lo stesso è rivolto nei confronti di un soggetto giuridico inesistente.
Il pignoramento dei beni in trust deve essere eseguito nei confronti del trustee e non del trust, dato che il trust è un rapporto e non ha una soggettività giuridica (né sta in giudizio in persona del trustee).
La trascrizione nei registri immobiliari di atti riguardanti i beni in trust deve essere eseguita nei confronti del trustee: è invalida la formalità effettuata contro il (o a favore del) trust perché, essendo il soggetto inesistente, induce incertezza sul titolare dei beni.
Testo del provvedimento
Con la sentenza in esame il Giudice dell’esecuzione, dott. Giovanni Fanticini, pronunciandosi in materia di trust (istituto introdotto e recepito dai paesi del common law britannico) e di corretta identificazione del soggetto titolare del diritto ha, preliminarmente, precisato come sia compito del Giudice dell’Esecuzione verificare che l’atto di pignoramento (il quale costituisce l’incipit del processo esecutivo), non sia affetto da vizi tali da renderlo nullo o del tutto inidoneo al suo scopo (appunto, quello di dare inizio alla procedura).
Infatti, se è vero che alcuni elementi di invalidità possono essere sanati dal meccanismo previsto dall’art.617 cpc e, secondo principi generali, e che gli stessi non possono costituire oggetto di rilievo officioso è altrettanto vero che esistono altri vizi che, invece, possono essere rilevati anche ex officio.
Tra i vizi che devono essere rilevati ex officio da parte del giudice vi è quello di verificare l’esistenza del soggetto nei cui confronti è promossa l’esecuzione forzata.
Nel caso di specie, il pignoramento era stato eseguito dalla banca con riguardo sia alla notifica del libello, sia alla formalità di trascrizione nei confronti di un soggetto inesistente il Trust, e ciò ha determinato la mancata instaurazione del rapporto processuale che, anche nell’esecuzione forzata, deve intercorrere tra soggetti e non con esclusivo riferimento ai cespiti aggrediti.
Invero, spiega l’adito giudicante che non si tratta di un errore meramente terminologico ma concettuale in quanto il trust è un rapporto tra soggetti, non è un ente autonomo a sé stante, né è provvisto di soggettività giuridica.
La tradizionale e icastica definizione dell’istituto, infatti, recita: “Quando ad una persona competono diritti che devono essere esercitati nell’interesse altrui, o in vista di uno scopo particolare, costui è titolare di tali diritti in trust per l’interessato, o per lo scopo designato e
prende il nome di trustee“.
Il trust non costituisce dunque un centro autonomo di diritti ed obblighi.
Anche la prevalente giurisprudenza di merito (anche di questo Tribunale cfr. Trib. Reggio Emilia, ord. 6/3/2010; Trib. Reggio Emilia, ord. 14/3/2011; Trib. Voghera, ord. 25/2/2010) ha ben inteso che il trust non è un soggetto e che occorre, piuttosto, riferire al trustee il fondo in trust.
Se dunque il Trust non è un soggetto giuridico, è evidente che gli elementi essenziali del pignoramento non possono essere rivolti a detto trust, inesistente “soggetto” destinatario della notificazione, dell’ingiunzione, dell’avviso e dell’avvertimento prescritti dal combinato disposto degli artt. 492 e 555 c.p.c.
Con riferimento poi alla trascrizione del gravame formalità eseguita “contro
Trust” il Giudice ha ben precisato che la mancanza di una valida trascrizione del pignoramento determina l’estinzione (atipica) del processo esecutivo: infatti, “la trascrizione è l’elemento necessario per consentire al pignoramento immobiliare di esplicare tutti i suoi effetti, per cui non si può dare seguito ad una istanza di vendita proposta rispetto ad un bene immobile per il quale sia venuto meno il requisito della trascrizione del pignoramento” (Cass., 18/8/2011, n. 17367).
Ad avviso di questo Giudice, la trascrizione nei registri immobiliari di atti riguardanti i beni in trust deve essere eseguita nei confronti del trustee: è invalida la formalità effettuata contro il (o a favore del) trust perché, essendo il soggetto inesistente, induce incertezza sul titolare dei beni.
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