ISSN 2385-1376
Testo massima
L’omessa allegazione della procura alle liti non determina l’illegittimità dell’atto di precetto, trattandosi di adempimento non richiesto da alcuna norma di legge.
Così ha statuito il Tribunale di Napoli, nella persona del Giudice dott. Salvatore Di Lonardo, con la sentenza n. 12051/2014 emessa l’1 settembre 2014, rigettando l’eccezione di illegittimità del precetto, avanzata dall’opponente sul presupposto che la procura generale alle liti rilasciata al legale era stata indicata nell’atto ma non allegata.
La decisione trova il suo fondamento sulla natura dell’atto di precetto, che non costituisce “atto introduttivo di un giudizio” contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore “ad negotia“.
Avendo, dunque, natura sostanziale e non processuale (Cass. n. 25002/2008) ed essendo privo del contenuto di domanda giudiziale (Cass. 3998/2006), all’atto di precetto nel quale la procura è richiamata e non allegata non va comminata la sanzione di inesistenza giuridica dell’atto.
Tale principio è conforme a quanto già stabilito dalla Corte di Cassazione secondo cui “il precetto, pur rientrando tra gli atti di parte il cui contenuto e la cui sottoscrizione sono regolati dall’art.125 cod. proc. civ., non costituisce “atto introduttivo di un giudizio” contenente una domanda giudiziale, bensì atto preliminare stragiudiziale, che può essere validamente sottoscritto dalla parte oppure da un suo procuratore “ad negotia”. Ne consegue che, in caso di sottoscrizione del precetto da parte di altro soggetto in rappresentanza del titolare del diritto risultante sul titolo esecutivo, tale rappresentanza è sempre di carattere sostanziale, anche se conferita a persona avente la qualità di avvocato, restando conseguentemente irrilevante il difetto di procura sull’originale o sulla copia notificata dell’atto” (Cass. 8213/2012).
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 466/2014