Il ricorso per cassazione cd. “assemblato” mediante integrale riproduzione di una serie di documenti, implicando un’esposizione dei fatti non sommaria, è pertanto inammissibile. L’esposizione sommaria dei fatti deve consistere in una esposizione che deve garantire alla Corte di cassazione, di avere una chiara e completa cognizione del fatto sostanziale che ha originato la controversia e del fatto processuale, senza dover ricorrere ad altre fonti o atti in suo possesso, compresa la stessa sentenza impugnata. La prescrizione del requisito risponde non ad un’esigenza di mero formalismo, ma a quella di consentire una conoscenza chiara e completa dei fatti di causa, sostanziali e o processuali, che permetta di bene intendere il significato e la portata delle censure rivolte al provvedimento impugnato. Stante tale funzione, per soddisfare il requisito imposto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3, è necessario che il ricorso per cassazione contenga l’indicazione sommaria, come prescrive la norma, delle reciproche pretese delle parti, con i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che le hanno giustificate, delle eccezioni, delle difese e delle deduzioni di ciascuna parte in relazione alla posizione avversaria, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni e, dunque, delle argomentazioni essenziali, in fatto e in diritto, su cui si è fondata la sentenza di primo grado, delle difese svolte dalle parti in appello, ed in fine del tenore della sentenza impugnata.
Questo il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, VI sez. civ. -3, Pres. De Stefano – Rel. Scoditti, con l’ordinanza n. 26063 del 17 novembre 2020. Nel caso di specie, il ricorrente, dopo avere illustrato il contenuto dell’originario atto di citazione, si è limitato a trascrivere la comparsa di costituzione, il dispositivo della sentenza di primo grado, l’atto di appello e la sentenza di appello.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
RICORSO PER CASSAZIONE: DEVE CONTENERE, A PENA DI INAMMISSIBILITÀ, L’ESPOSIZIONE SOMMARIA DEI FATTI DELLA CAUSA
OCCORRE UNA CHIARA E COMPLETA COGNIZIONE DEL FATTO SOSTANZIALE E PROCESSUALE CHE HA ORIGINATO LA CONTROVERSIA
Ordinanza | Corte di Cassazione, VI sez. civ. – 1, Pres. Sambito – Rel. Scotti | 04.06.2020 | n.10588
RICORSO PER CASSAZIONE: LE “ISTRUZIONI” PER LA CORRETTA FORMULAZIONE DI UN’IMPUGNAZIONE IN CASO DI PIÙ RAGIONI
È NECESSARIA UNA CORRETTA COSTRUZIONE DEI MOTIVI POSTI A FONDAMENTO DEL RICORSO
Ordinanza | Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. De Chiara – Rel. Scotti | 03.06.2020 | n.10506
RICORSO PER CASSAZIONE: INAMMISSIBILE SE ESPOSIZIONE FATTI SIA AFFIDATA A COLLAZIONE DI ATTI DIFENSIVI E PROVVEDIMENTI GIUDIZIALI
SI DEVE CONSENTIRE IN MODO AUTONOMO UNA COGNIZIONE CHIARA E COMPLETA DEI FATTI E DELLA VICENDA PROCESSUALE
Ordinanza | Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Pres. Scarano – Rel. Moscarini | 28.02.2019 | n.5795
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno