Non è ammissibile il sequestro giudiziario di un titolo di credito perché impedirebbe la girata e l’efficacia esecutiva del titolo, alterando il suo regime di circolazione.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Anna Maria Pezzullo, con l’ordinanza del 2 dicembre 2019.
Tale provvedimento si riferisce alla rilevante questione attinente il sequestro giudiziario, ai sensi dell’art. 670 c.p.c., di un titolo di credito.
Va ricordato che il sequestro giudiziario poggia sull’esistenza di due diversi presupposti:
- la controversia relativa al diritto dell’esibizione o alla comunicazione dei beni indicati dalla norma stessa;
- l’opportunità di provvedere alla gestione o alla custodia temporanea dei beni oggetto di controversia fino al momento in cui venga definito il giudizio di merito.
L’istituto ha l’obiettivo di assicurare all’avente diritto l’effettiva possibilità di acquistare il bene al termine del giudizio: invero, mediante il duplice passaggio del rilascio obbligato ad opera dell’attuale possessore e dell’affidamento del bene ad un custode nominato del giudice, la res litigiosa viene posta in una situazione d’intangibilità da parte di qualunque controinteressato.
Pertanto, la misura cautelare di cui si discute non può essere concessa su una somma di danaro depositata presso la banca, in relazione alla quale il depositante vanta un mero diritto di credito, ai sensi dell’art. 1782 c.c.
Il Giudice ha correttamente richiamato un consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale non è ammissibile il sequestro giudiziario di cambiali che, a seguito di una serie continua di girate, siano in possesso di persona diversa dal contraente diretto di chi richiede il sequestro, in quanto, ai sensi dell’art. 1994 c.c., il terzo portatore di un titolo di credito in conformità delle norme che ne disciplinano la circolazione non è soggetto a rivendicazione, onde nei suoi confronti non può essere invocato quello jus ad rem, che riposa soltanto su un rapporto diretto sottostante all’emissione o al trasferimento e che costituisce il presupposto della misura cautelare, fondata sulla possibilità di una controversia sulla proprietà o sul possesso. Vieppiù: il sequestro giudiziario non può avere ad oggetto una ragione di credito su somme di danaro, non essendo configurabile, in linea generale, rispetto ai diritti di credito una controversia sulla proprietà o sul possesso, e non essendovi ragione di prevedere una loro custodia o gestione temporanea, o di garantire una successiva esecuzione specifica per consegna (Cassazione civile, Sez. I, sentenza n. 106 del 17 gennaio 1985).
Il Tribunale ha evidenziato che il provvedimento di sequestro, qualora fosse emesso, si risolverebbe nell’inibizione della girata ovvero dell’efficacia esecutiva del titolo, determinando così un’alterazione del suo regime circolatorio nonché un pregiudizio in capo ai terzi in buona fede, in ipotesi di titoli trasferibili con ulteriore girata. Nel caso di specie, è stato ritenuto sussistente un diritto alla restituzione dei titoli di credito giacché la cancellazione dal registro delle imprese della società portatrice del titolo garantito non comporta la cessazione ex lege delle ragioni della garanzia accessoria del debito principale e l’inesigibilità del credito.
Pertanto, il sequestro giudiziario può essere autorizzato solo nella misura in cui ha ad oggetto beni infungibili e non crediti o somme di denaro. Il ricorso per sequestro giudiziario è stato rigettato, ritenuto che i titoli siano stati consegnati proprio in relazione al mancato pagamento delle cambiali scadute ed a fronte del sollecito di pagamento delle stesse cambiali e del pignoramento in danno delle quote societarie possedute dal resistente.
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