Testo massima
Il socio illimitatamente responsabile di una
società di persone che abbia concesso ipoteca per un debito della società,
risponde integralmente dell’obbligazione assunta, anche a seguito
dell’omologazione del concordato preventivo della società, nei limiti del
valore del bene su cui insiste l’ipoteca, indipendentemente dall’applicazione
dall’art. 184 l. fall.
Il socio di
società di persone che abbia prestato garanzia reale per la società, non può
considerarsi terzo rispetto ad essa e non trova quindi applicazione l’art. 184,
comma 1, u.p., lf.
Il credito garantito da ipoteca rilasciata dal
socio illimitatamente responsabile va riconosciuto come credito ipotecario in
sede concordataria ove quindi va soddisfatto in modo integrale nei limiti della
capienza del bene ipotecato. Qualora ciò non avvenga residua l’obbligazione in
capo al socio, salvo il successivo regresso di questo verso i coobligati.
Questi
i principi espressi dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione Pres. dott. ROVELLI rel. Dott. RAGONESI con sentenza del 16.02.2015 n.3022 che si è
pronunciata su una questione di particolare rilevanza relativa alla
responsabilità del socio illimitatamente responsabile di una società di persone
e terzo datore di ipoteca per un finanziamento della società, ammessa
successivamente alla procedura di concordato preventivo, regolarmente omologato
ed integralmente eseguito.
È’
accaduto che, in seguito alla integrale esecuzione di un concordato preventivo
di una società di persone, la banca non concedeva la cancellazione dell’ipoteca
iscritta sui beni del socio illimitatamente responsabile a garanzia di un
debito sociale, richiesta dal predetto socio ai sensi e per gli effetti
dell’art. 184 lf. Il socio conveniva in giudizio, pertanto, l’istituto di
credito al fine di ottenere la cancellazione del vincolo ipotecario sul
presupposto del venir meno della obbligazione garantita, con conseguente richiesta
di condanna dell’istituto di credito al risarcimento del danno, da liquidarsi
in via equitativa.
L’istituto
di credito, costituitosi in giudizio, eccepiva che l’effetto remissorio del
concordato preventivo, aveva effetti unicamente sulla responsabilità personale
del socio e non anche sulla garanzia reale da quest’ultimo prestata.
Il
Tribunale rigettava la domanda attorea con sentenza che veniva tempestivamente
impugnata nella parte in cui il Tribunale aveva ritenuto che l’ipoteca fosse stata concessa a
titolo personale e non anche nella qualità di socio illimitatamente
responsabile. Inoltre, secondo la prospettazione dell’appellante, si sarebbe
dovuto applicare al caso di specie l’art. 184 lf, con la conseguente estinzione
dell’ipoteca per estinzione (per effetto del concordato preventivo) del debito
garantito.
La
Corte di Appello respingeva l’appello proposto e precisava che l’efficacia remissoria del concordato
preventivo interessava la posizione del socio illimitatamente responsabile per
le obbligazioni della società, ma non poteva estendersi fino a ricomprendere la
garanzia ipotecaria concessa a titolo personale e con beni non ricompresi nella
procedura di concordato preventivo. Conseguentemente, secondo la Corte
d’Appello, per la parte di credito non coperta dalla percentuale concordataria,
la banca conservava la garanzia ipotecaria concessa dall’attore sui propri beni
immobili e, sempre ad avviso della Corte, legittimamente opponeva il rifiuto a
prestare il consenso alla cancellazione della trascrizione dell’ipoteca. Il
Collegio osservava, inoltre, che il socio illimitatamente responsabile “si
poneva in ogni caso in rapporto di terzietà nei confronti della società, in
ragione dell’autonoma personalità giuridica di quest’ultima e della sua
autonomia patrimoniale” e che quella del socio non “era solo
un’obbligazione sociale, ma anche, quanto meno sussidiariamente, una
obbligazione propria”.
Avverso
la sentenza della Corte di Appello è stato proposto ricorso per Cassazione e
con ordinanza interlocutoria, rilevato il contrasto giurisprudenziale in ordine
alla questione se il socio fideiussore della società debba considerarsi alla
stregua di un terzo che presta garanzia per una obbligazione altrui ovvero per
una propria obbligazione in qualità di socio illimitatamente responsabile, nonché
in relazione alla novità della questione relativa alla posizione del socio
terzo datore di ipoteca, la Corte ha
rimesso gli atti alle Sezioni Unite.
In primis, la Corte precisa che, nel caso
di specie, trattandosi di concordato omologato nell’anno 1996, trova
applicazione la legge fallimentare anteriore alla riforma introdotta con il D.
Lgs. N. 5 del 2006.
La prima
questione trattata concerne l’interpretazione dell’articolo 184, comma 1, nella
parte in cui dispone che i creditori anteriori alla pubblicazione del decreto
di omologazione conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i
fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso e se tale
disposizione sia applicabile anche ai terzi datori di ipoteca, sebbene non
contemplati nella richiamata disposizione.
La
Corte, preliminarmente, osserva che anche a voler ritenere la richiamata
disposizione una norma di carattere eccezionale e, pertanto, insuscettibile di
interpretazione analogica, nei confronti delle norme di carattere eccezionale
non è preclusa l’interpretazione
estensiva, processo attraverso il quale si esamina la ratio della norma e si tende
a ricomprendere nella stessa anche quei casi che solo apparentemente ne
sembrano esclusi, ma che in realtà il legislatore stando all’obiettiva ratio
della norma medesima, ha inteso ricomprendervi.
Posto,
dunque, che, nell’ambito dell’atto costitutivo d’ipoteca, il rapporto che ne
deriva intercorre esclusivamente tra il creditore ed il datore d’ipoteca ed il
debitore vi rimane estraneo nell’ipotesi in cui l’ipoteca sia data da un terzo,
la Corte precisa, poi, come la ratio alla base dell’ultimo periodo dell’art.
184, comma 1, l.f. sia quella di
escludere dagli effetti del concordato preventivo i rapporti contrattuali
stipulati dai creditori della società con soggetti terzi, estranei alla
medesima. Tale ratio riguarda anche i rapporti obbligatori a carattere reale,
come quelli derivanti dalla concessione di ipoteca.
Si
osserva, poi, come in tal
senso l’esclusione dell’effetto esdebitatorio del concordato operi in modo
identico sia per i rapporti di coobbligazione e le garanzie personali che per
le garanzie reali, e non vi sia quindi ragione di una esclusione di queste
ultime dal perimetro normativo dell’art. 184, comma 1, u.p., lf.
Se
questo è il principio riferito al terzo datore di ipoteca in quanto tale, si
osserva come la questione, nel caso in esame, presenti aspetti peculiari,
trattandosi di prestatore di ipoteca che era anche socio di una società di
persone e, quindi, illimitatamente responsabile delle obbligazioni sociali.
Quest’ultimo,
infatti precisa la Corte – in quanto
illimitatamente responsabile non può essere considerato terzo rispetto ad essa.
Sul
punto, viene richiamato 1’orientamento
delle Sezioni Unite, di cui alla sentenza 3749/1989, ribadito da Cass., n.
29863/11, secondo cui l’art. 184, comma 2, l.f., ai sensi del quale il concordato
di società, salvo patto contrario, ha
efficacia esdebitatoria nei confronti dei soci illimitatamente responsabili,
relativamente ai debiti sociali, opera anche quando, per tali debiti, i soci
abbiano prestato fideiussione, in ragione del fatto che il comma 1 di detto
art., nello stabilire che i creditori, soggetti alla obbligatorietà del
concordato, conservano impregiudicati i diritti contra i fideiussori (nonchè i
coobbligati e gli obbligati in via di regresso), si riferisce ai terzi diversi
dai soci, trovando titolo la responsabilità di questi ultimi (nel concordato
come nel fallimento) proprio nella loro qualità di soci, in via assorbente
rispetto ad eventuali diverse fonti di responsabilità per i medesimi debiti
sociali (in senso analogo anche Cass., Sez. 1, sentenza 1 marzo 1999, n. 1688).
Ciò
posto, la Corte procede a valutare se ed in quale misura permanga nel caso di
concordato preventivo la garanzia ipotecaria prestata dal socio in favore della
società di persone.
Se nel
fallimento, il socio illimitatamente responsabile non può essere considerato
terzo rispetto all’obbligazione sociale, ma debitore al pari della società per
il solo fatto di essere socio tenuto a rispondere senza limitazioni, di talchè
l’atto con cui il socio accomandatario rilascia garanzia ipotecaria per un
debito della società non può essere considerato costitutivo di garanzia per
un’obbligazione altrui, ma va qualificato quale atto di costituzione di
garanzia per una obbligazione propria (con la conseguenza che il creditore che,
in relazione a un credito verso la società, in seguito fallita, sia titolare di
garanzia ipotecaria prestata dal socio accomandatario, ha diritto di insinuarsi
in via ipotecaria nel passivo del fallimento di quest’ultimo, assumendo egli la
veste di creditore ipotecario del fallito, non già di mero titolare d’ipoteca
rilasciata dal fallito quale terzo garante di un debito altrui), la
problematica circa la sorte della ipoteca concessa dal socio illimitatamente
responsabile testé descritta in relazione al fallimento si pone in termini
diversi in caso di concordato preventivo.
Si
richiama, poi, il principio della giurisprudenza di legittimità, secondo cui la
disposizione contenuta nell’art. 184, comma 2, legge fall., che estende ai soci
illimitatamente responsabili di società di persone l’efficacia remissoria del
concordato preventivo, si riferisce ai debiti sociali, nel senso che il
pagamento della percentuale concordataria ha effetto liberatorio anche nei loro
confronti, senza con ciò determinare l’estensione della procedura al patrimonio
dei soci, che resta estraneo ad essa. (Cass. 11343/01; Cass. 7273/10).
A
questo punto, la Corte desume dalla norma in tema di “maggioranza per
l’approvazione del concordato” (art. 177 lf), l’assunto, sia pure in
riferimento al concordato preventivo con cessione dei beni, che ai creditori
ipotecari deve essere assicurato il pagamento integrale dei loro crediti,
indipendentemente dal grado dell’ipoteca e dalla conseguente possibilità
concreta di trovare capienza sul ricavato del bene ipotecato. (Cass. 3936/69).
Ritenuto,
poi, a seguito di un complesso iter argomentativo, che l’art. 177, laddove
specificatamente afferma l’obbligo di rinuncia al voto per i soli creditori che
abbiano “prelazione sui beni del debitore”, sia suscettibile
di una interpretazione estensiva che porti a ricomprendere anche i crediti
muniti di prelazione sui beni dei soci illimitatamente responsabili, la Corte
ne fa discendere, quale corollario, che: se il debito del socio illimitatamente
responsabile è sostanzialmente il medesimo di quello della società non vi è
ragione che l’ipoteca che il detto socio abbia prestato per un debito sociale e
che è al tempo stesso un debito proprio non possa rientrare nella previsione
dell’art. 177 lf, comma 2, applicabile ratione temporis, e ritenersi che
l’espressione ” prelazione sui beni del debitore” riguardi
complessivamente sia i beni della società che quelli dei soci illimitatamente
responsabili con la conseguenza che l’ipoteca prestata da questi ultimi
riguardi ad un tempo il debito proprio e quello della società, per cui, come
debito societario, dovrebbe comunque essere soddisfatto integralmente.
Orbene,
la Corte svolge i seguenti passaggi argomentativi:
– posto
quindi che il socio di società di persone che abbia prestato garanzia reale per
la società, non può considerarsi terzo rispetto ad essa e non trovi quindi nel
caso di specie applicazione l’art. 184, comma 1, u.p., l.f. ancorchè detta
norma debba ritenersi astrattamente applicabile anche ai terzi datori di
ipoteca;
– posto,
dunque, che l’estinzione del debito, da considerarsi come unico, per effetto
del pagamento integrale o per effetto del pagamento parziale in sede
concordataria porta comunque, in assenza di patto contrario, alla estinzione
del debito sia in capo alla società che in capo al socio come del resto stabilito
dall’art. 184, comma 2, lf;
– ritenuto
necessario affermare che, essendo la garanzia ipotecaria comunque prestata per
un debito della società per il quale tutti i soci sono coobbligati, ancorchè il
bene ipotecato sia di proprietà del solo socio che ha concesso l’ipoteca, il
credito vada riconosciuto in sede concordataria con il privilegio ipotecario;
– nel
momento in cui si perviene alla soluzione proposta e, cioè, che il creditore
della società munito di ipoteca prestata dal socio ha titolo per ottenere in
sede concordataria il pagamento integrale del proprio credito, nei limiti
ovviamente del valore del bene sul quale l’ipoteca insiste, viene meno ogni
problema relativamente all’effetto esdebitatorio poichè nel momento in cui il
concordato è adempiuto tale effetto si realizza pienamente anche nei confronti
del socio datore d’ipoteca e di riflesso anche nei confronti degli altri soci.
In
conclusione, il credito garantito da
ipoteca rilasciata dal socio va riconosciuto come credito ipotecario in sede
concordataria ove va quindi soddisfatto in modo integrale nei limiti della
capienza del bene ipotecato e, qualora ciò non avvenga residua l’obbligazione
in capo al socio salvo il successivo regresso di questo verso i coobligati.
In
estrema sintesi, la Corte di Cassazione ha osservato che, benchè l’ultimo
periodo dell’art.184, comma 1, sia astrattamente applicabile anche ai terzi
datori di ipoteca, l’atto con cui il socio accomandatario rilascia garanzia
ipotecaria per un debito della società deve essere qualificato quale atto di
costituzione di garanzia per un’obbligazione propria, con la
conseguenza che il creditore della
società ha titolo per ottenere in sede concordataria il pagamento integrale del
proprio credito, nei limiti del valore del bene sul quale insiste l’ipoteca.
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno