ISSN 2385-1376
Testo massima
Il trust autodichiarato, non determinando alcun trasferimento della proprietà, non è soggetto alle imposte ipo-catastali in misura proporzionale.
È quanto si evince dalla recente sentenza 100/1/13 depositata dalla Commissione Tributaria Provinciale di Lodi lo scorso 25 luglio.
Nella fattispecie, il giudice di merito ha accolto il ricorso di un contribuente avverso un avviso di liquidazione inerente le imposte ipotecarie e catastali in misura proporzionale (e relativi interessi e sanzioni), irrogato dai competenti uffici dell’Agenzia delle Entrate a seguito dell’istituzione di un trust autodichiarato (che, come noto, consiste in una particolare tipologia nella quale il disponente nomina se stesso quale trustee, ossia amministratore/gestore: in questo caso, evidentemente, non c’è alcun trasferimento di beni dal disponente al trustee, in quanto, appunto il ruolo di trustee è assunto dallo stesso disponente), del quale lo stesso ricorrente figurava come settlor (appunto: disponente), e nel quale sempre lui era stato notaio rogante. Detto trust aveva come scopo “i bisogni della famiglia” e, inglobando al suo interno alcuni immobili, individuava come beneficiari i figli del disponente. Quest’ultimo procedeva alla liquidazione delle imposte ipo-catastali in misura fissa, mentre a detta dell’A.f. le stesse sarebbero dovute essere applicate nella (ben più onerosa) misura proporzionale, in quanto: “l’istituto vincolo di destinazione sui beni immobili in esso trasferito doveva essere ricondotto nell’ambito degli atti di destinazione”.
Di diverso avviso, invece, il Giudice di prime cure, che accoglieva il ricorso prospettato dal contribuente, sull’assunto che il conferimento in trust di immobili da parte dei disponenti senza il contestuale trasferimento della proprietà sugli stessi, non può considerarsi come cessione (suscettibile perciò stesso di applicazione delle ipo-catasali in misura proporzionale), “ma solo una segregazione degli immobili al trust di cui il disponente è lo stesso trustee” .
Non si può, in questo caso, che aderire del tutto alla soluzione cui è giunto il giudice lombardo, in quanto, non essendoci un effettivo arricchimento della sfera giuridico-patrimoniale del beneficiario, viene meno il presupposto per l’applicazione delle imposte in misura progressiva.
Aspetto questo, come rimarcato dalla stessa CTP, ribadito dalla stessa circolare 3/E del 22.1.2008 dell’Agenzia delle Entrate, dove, al punto 6 viene chiarito, expressis verbis, che: “le imposte ipotecaria e catastale sono dovute con l’aliquota proporzionale, pari rispettivamente al 2 e all’1 per cento, solo per le disposizioni e gli atti ad effetto traslativo“.
Orientamento, quello del Giudice lodigiano, che conferma una sua precedente pronuncia in merito: la 60/2/11, a riprova del fatto della presa di cognizione che l’istituto in esame ha come fine precipuo non già il trasferimento di proprietà dei beni, ma la “salvaguardia” degli stessi contro potenziali aggressioni dal ceto creditorio.
Giova infine ricordare, a titolo informativo, come le imposte ipotecarie e catastali de quibus, per effetto del D.L. 104/2013, pubblicato sulla G.U. n. 214 del 12 settembre 2013, sono state fatte oggetto di un aumento dagli attuali 168 euro a 200 euro a far data dal primo gennaio 2014. La misura è di vasta portata in quanto interessa non solo i trasferimenti immobiliari, ma anche gli atti societari per operazioni straordinarie.
Testo del provvedimento
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