In materia di illegittima segnalazione in CRIF, ai fini dell’accertamento di una responsabilità risarcitoria ex art. 2043 c.c. in capo alla Banca segnalante, occorre verificare –- se dal fatto (rectius errata segnalazione), senz’altro integrante gli estremi della condotta colposa (sub specie di colpa per negligenza) siano scaturiti danni-conseguenza risarcibili in capo al ricorrente segnalato, sul quale, in applicazione dell’art. 2697 c.c., grava l’onere di dimostrare l’esistenza, per l’appunto, del danno conseguenza ed il nesso di causalità tra lo stesso e la condotta della resistente.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Rieti, Giudice Gianluca Morabito, con la sentenza n. 451 del 14 settembre 2021.
Nella fattispecie in esame, è accaduto che una mutuataria agiva in danno della Banca mutuante, onde ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti ad un’erronea segnalazione di “sofferenza” in Crif da parte della medesima Banca.
Segnatamente, la parte ricorrente si doleva dell’impossibilità, causata dalla segnalazione, di ottenere l’erogazione di un finanziamento da parte di altro Istituto di credito; finanziamento necessario per la stipula di un contratto definitivo per l’acquisto di un immobile.
Allo stesso tempo, per la medesima condotta negligente della Banca segnalante, parte attrice asseriva di non aver più potuto concludere un contratto definitivo di vendita del proprio immobile.
Lamentava, pertanto, la causazione di un danno patrimoniale in conseguenza della segnalazione operata e altresì la configurabilità di un danno non patrimoniale per l’inserimento del proprio nominativo nella banca dati CRIF.
Costituitasi in giudizio, la Banca mutuante rigettava le doglianze prospettate da controparte.
Interveniva, altresì, in giudizio l’Istituto di credito cessionario che aveva acquisito un ramo d’azienda della Banca cedente, ivi compresi i rapporti litigiosi come quello oggetto di trattazione.
Il Giudice di merito, chiamato a dirimere la controversia, pur riscontrando l’ammissione da parte della Banca mutuante dell’erronea segnalazione in Crif della mutuataria, e dunque la sussistenza di una condotta colposa (rectius negligente) in capo alla medesima, ha escluso la risarcibilità del danno, sul presupposto che la parte attrice non avrebbe provato in alcun modo la sussistenza del danno-conseguenza causato dall’illegittima segnalazione.
Segnatamente, il Giudice, in merito alla fattispecie in esame, ha evidenziato che, con riferimento al lamentato danno patrimoniale, parte ricorrente non ha provato, né si è offerta di provare un danno emergente o un lucro cessante eziologicamente riconducibili alla condotta colposa della banca resistente.
Tali le osservazioni seguite in sentenza in punto di esclusione della configurabilità di un danno-conseguenza “In base all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, il danno patrimoniale conseguenza non può, del resto, essere considerato in re ipsa, né confuso con la diversa figura del danno evento, o alla stessa sovrapposto (v., tra le tante, Cass. civ. n. 4886/2020; Cass. civ., Sez. III, n. 15111/13), operazione viceversa compiuta dalla difesa di parte attrice che per tal via finisce per sottrarsi all’assolvimento dell’onere sulla stessa gravante in base ai principi generali.
In proposito, è stato escluso che una domanda risarcitoria di un danno patrimoniale possa prescindere dall’allegazione e prova del danno, sulla scorta della chiara disposizione contenuta nell’art. 1223 c.c.; la nozione di danno in re ipsa perviene, infatti, ad identificare il danno con l’evento dannoso e a configurare un vero e proprio danno punitivo, ponendosi così in contrasto sia con il consolidato orientamento di legittimità secondo cui ciò che rileva ai fini risarcitori è il danno-conseguenza, che deve essere allegato e provato, sia con l’ulteriore e più recente precisazione secondo cui un danno punitivo può essere ritenuto compatibile con l’ordinamento vigente solo in caso di sua espressa previsione normativa, in applicazione dell’art. 23 della Costituzione”
A ciò si aggiunga che:
1) la condotta negligente tenuta dall’Istituto di credito, pur avendo impedito alla parte mutuataria di concludere, rispettivamente, un contratto di vendita del proprio immobile e uno di acquisto di un nuovo immobile, non ha subito perdite patrimoniali, essendo state inserite nei medesimi atti, clausola di salvaguardia, nel caso di mancata stipula dei contratti definitivi (ad es. prevedendo la restituzione della caparra anticipata per il successivo acquisto dell’immobile);
2) il danno non patrimoniale come conseguenza di un’asserita violazione della privacy, ex art. 15 del d.lgs. n. 196 del 2003 (codice della privacy), non è risarcibile in re ipsa, non sottraendosi il relativo scrutinio alla verifica della gravità della lesione e della serietà del danno, in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost., di cui quello di tolleranza della lesione minima è intrinseco precipitato, seguendone che vale a determinare una lesione ingiustificabile del diritto non la mera violazione delle prescrizioni poste dal Codice della privacy, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva, restando comunque il relativo accertamento di fatto rimesso al giudice di merito (v., tra le altre, Cass. civ. n. 16402/21; n. 16133/14).
Per tali ragioni, il Giudice ha rigettato le domande avanzate da parte attrice, con condanna della medesima al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE IN CR: IL DANNO ALLA REPUTAZIONE PUÒ ESSERE PROVATO IN VIA PRESUNTIVA
TALE FORMA DI DANNO NON SUSSISTE IN RE IPSA, MA DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE PROVATA DAL DANNEGGIATO
Ordinanza | Tribunale di Verona, Giudice Massimo Vaccari | 23.04.2021
ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE CRIF: LA LESIONE ALL’ONORE E REPUTAZIONE NON È IN RE IPSA
IL CLIENTE DEVE PROVARE IL DANNO CONSEGUENZA DI NON LIEVE ENTITÀ ANCHE ATTRAVERSO PRESUNZIONI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante | 16.04.2018 | n.3763
ERRATA SEGNALAZIONE CENTRALE RISCHI: IL DANNO NON PUÒ RITENERSI SUSSISTENTE IN RE IPSA
È ONERE DI CHI AGISCE IN VIA RISARCITORIA FORNIRE LA PROVA SIA DEL “DANNO-EVENTO” CHE DEL “DANNO-CONSEGUENZA”
Sentenza | Tribunale di Castrovillari, Giudice Alessandro Caronia | 11.03.2021 | n.273
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