In tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, il danno all’onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è in re ipsa, identificandosi il danno risarcibile non con la lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza di siffatto danno non patrimoniale deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima.
In altri termini, la lesione alla reputazione cagionata dalla illegittima segnalazione alla CRIF non è risarcibile in re ipsa, in quanto il cliente danneggiato deve provare l’insieme delle conseguenze pregiudizievoli che afferma di aver sofferto che superino la soglia di punibilità, non risultando risarcibili danni bagattellari.
La prova testimoniale che non indica alcuna circostanza precisa di tempo e di luogo sulla quale si dovrebbe riferire è inammissibile, in quanto generica e ostativa alla prova contraria.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante con la sentenza n. 3763 del 16.04.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata un Cliente agiva in giudizio contro una Banca con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo, chiedendo il risarcimento dei danni subiti per aver l’Istituto di Credito provveduto illegittimamente alla segnalazione alla Centrale Rischi (di seguito CRIF).
Resisteva la Banca che chiedeva il rigetto della domanda o in subordine l’accertamento del concorso di colpa del Cliente.
Il Giudice ha rilevato che dalle risultanze probatorie emergeva che la Banca, riconosciuto di aver segnalato erroneamente la posizione del Cliente presso la CRIF, aveva chiesto ed ottenuto la relativa cancellazione.
Sul punto, il Magistrato ha osservato che la mera lesione del diritto non rileva ai fini del risarcimento, in quanto il danneggiato deve provare l’insieme delle conseguenze pregiudizievoli che afferma di aver sofferto.
Quanto al danno economico il Cliente non provava le spese sostenute forzosamente.
Quanto al pregiudizio non patrimoniale, il Tribunale ha richiamato il diritto vivente in tema di responsabilità civile per diffamazione a mezzo stampa, secondo cui il danno all’onore ed alla reputazione, di cui si invoca il risarcimento, non è “in re ipsa“, in quanto il danno risarcibile non si identifica con la mera lesione dell’interesse tutelato dall’ordinamento, ma con le conseguenze di tale lesione, sicché la sussistenza della perdita risarcibile deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni, assumendo a tal fine rilevanza, quali parametri di riferimento, la diffusione dello scritto, la rilevanza dell’offesa e la posizione sociale della vittima.
Questo principio opera ogniqualvolta si deduca la lesione alla reputazione, pertanto anche quando il suddetto pregiudizio derivi dalla illegittima segnalazione alla CRIF.
Nel caso di specie, il Cliente affermava che, a causa della illegittima segnalazione, non otteneva due finanziamenti, sul punto, il Tribunale ha affermato che in ogni caso si trattava di singoli isolati episodi che non superavano la soglia di punibilità, vale a dire la serietà della lesione e gravità dell’offesa, in altri termini il pregiudizio lamentato risultava tollerabile e bagattellare, in quanto non comprometteva la considerazione di cui il Cliente godeva presso la comunità.
In ogni caso, la parte attrice non offriva un’idonea prova, in quanto chiedeva l’escussione di un testimone senza indicare nell’atto di citazione le circostanze specifiche da cui sarebbe risultato il pregiudizio, in altri termini la prova così genericamente concepita non consentiva alla controparte di articolare una prova contraria risultando in definitiva inammissibile.
Peraltro, il rifiuto del finanziamento si basava su principi di prudenza nell’erogazione del credito e non sulla segnalazione presso la CRIF, pertanto non poteva ravvisarsi neanche un nesso di causalità sul punto.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda di parte attrice condannandola al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia al seguente contributo pubblicato in rivista:
CR: SE IL SEGNALATO NON SVOLGE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE IL PREGIUDIZIO NON PUÒ RITENERSI IN RE IPSA
IL RICORRENTE È TENUTO A PROVARE LE DIFFICOLTÀ DALLO STESSO INCONTRATE NEI RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO
Ordinanza Tribunale di Napoli, dott.ssa Luigia Stravino 15-01-2015
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno