In merito all’illegittima segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, il soggetto danneggiato può agire onde ottenere il risarcimento del danno all’immagine o alla reputazione.
Tale forma di danno, tuttavia, non sussiste in re ipsa, ma deve essere adeguatamente provato dal danneggiato.
Per mitigare gli effetti di siffatto onere probatorio, la sussistenza del danno può essere provata in via presuntiva, sulla base di determinate circostanze di fatto, purché le allegazioni siano adeguate e complete, perché in difetto di esse, il ricorso alle presunzioni darebbe in concreto vita ad un automatismo tra illegittimità della segnalazione e sussistenza del danno che, appunto per la natura di danno-conseguenza, deve essere ripudiato.
Da un lato il danneggiato ha l’onere di provare le conseguenze dell’illegittima segnalazione, indicando tutte le possibili circostanze di fatto rilevanti a tal fine, come ad esempio difficoltà di accesso al credito, l’eventuale contrazione dell’attività economica, nonché qualsiasi elemento atto a desumere l’effettivo discredito del buon nome dell’imprenditore in termini di gravità della lesione e non futilità del danno.
Dall’altro, la possibilità concessa al danneggiato di allegare circostanze che consentano di presumere la sussistenza del danno, mitiga gli effetti dell’onere probatorio su di lui gravante, stante la difficoltà di dimostrare le ripercussioni della segnalazione che non sono percepibili oggettivamente, ovvero l’esistenza di uno stato di disagio, di patema, di sofferenza conseguente alla vicenda, che però non è passibile di una prova per testi in quanto valutativa.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Verona, Giudice Massimo Vaccari con l’ordinanza del 23 aprile 2021.
È accaduto che una cliente conveniva in giudizio una società di recupero crediti onde ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti per l’illecita segnalazione del nominativo alla Centrale Rischi della Banca d’Italia.
Segnatamente, la ricorrente aveva provveduto al pagamento del debito maturato presso la Banca cedente, attraverso una transazione che aveva ad oggetto il pagamento di una somma in un’unica soluzione, a saldo e stralcio della propria posizione.
Tuttavia, la società convenuta aveva provveduto solo tardivamente ad aggiornare la sua posizione, inserendola nella sezione informativa relativa a “sofferenze – crediti passati a perdita”.
Il Tribunale, chiamato a dirimere la controversia, ha escluso la risarcibilità del danno patrimoniale, in quanto non adeguatamente provato dalla ricorrente, ma, al contempo, ha ritenuto sussistente un danno di immagine o alla reputazione, con conseguente condanna della convenuta al risarcimento del danno.
In particolare, il Giudice ha chiarito che fermo restando che il danno, nell’ipotesi di illegittima segnalazione alla Centrale Rischi, non è in re ipsa, ma deve essere debitamente provato, ha altresì rappresentato che l’eventuale risarcibilità del danno alla reputazione può basarsi su criteri presuntivi (ad esempio difficoltà di accesso al credito, come occorso nel caso di specie), attesa la difficoltà nella quale incorre il danneggiato di provare oggettivamente la sussistenza di uno stato di disagio o di difficoltà legate alla segnalazione.
Per tali ragioni, l’intermediario è stato condannato al risarcimento del danno all’immagine, stimato in via equitativa sulla base della durata del pregiudizio cagionato alla ricorrente, con contestuale condanna alla rifusione delle spese di giudizio.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
CHI NE DOMANDA IL RISARCIMENTO, DEVE ALLEGARE DI AVER SUBITO IL “DANNO CONSEGUENZA”
Ordinanza | Cassazione Civile, sez. I, Pres. De Chiara – Rel. Scotti | 05.08.2019 | n.20885
ILLEGITTIMA SEGNALAZIONE CRIF: LA LESIONE ALL’ONORE E REPUTAZIONE NON È IN RE IPSA
IL CLIENTE DEVE PROVARE IL DANNO CONSEGUENZA DI NON LIEVE ENTITÀ ANCHE ATTRAVERSO PRESUNZIONI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Ettore Pastore Alinante | 16.04.2018 | n.3763
CR: SE IL SEGNALATO NON SVOLGE ATTIVITÀ IMPRENDITORIALE IL PREGIUDIZIO NON PUÒ RITENERSI IN RE IPSA
IL RICORRENTE È TENUTO A PROVARE LE DIFFICOLTÀ DALLO STESSO INCONTRATE NEI RAPPORTI CON GLI ISTITUTI DI CREDITO
Ordinanza | Tribunale di Napoli, dott.ssa Luigia Stravino | 15.01.2015 |
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