Una delle vicende di più complessa risoluzione nell’ambito delle procedure esecutive immobiliari è la contemporanea adozione, sul cespite pignorato, di una misura penale di carattere reale. Il contesto normativo e giurisprudenziale, infatti, è piuttosto “frastagliato”, in quanto manca una disciplina generale di risoluzione dei potenziali “conflitti”. Invero, il legislatore ha affrontato compiutamente la questione solo nel contesto della legislazione c.d. antimafia, con riferimento ai procedimenti di prevenzione patrimoniale, destinati a concludersi con la confisca.
L’art. 55 del “Codice antimafia” (D.Lgs. n. 159 del 2011), infatti, prevede che a seguito del sequestro non possono essere iniziate o proseguite azione esecutive ed i beni già oggetto di esecuzione sono presi in consegna dall’amministratore giudiziario. Per quanto attiene alle procedure esecutive già pendenti, queste sono sospese sino alla conclusione del procedimento di prevenzione e si estinguono quando sopravviene un provvedimento definitivo di confisca. In caso di dissequestro, la procedura esecutiva deve essere iniziata o riassunta entro il termine di un anno. I creditori ipotecari o i terzi che abbiano trascritto domande giudiziali precedentemente al sequestro hanno l’onere di intervenire nel procedimento penale di prevenzione, al fine di far accertare la propria estraneità alla condotta delittuosa ed eventualmente concorrere sul ricavato.
Tale disciplina si applica, per effetto della riforma di cui alla legge n. 161 del 2017, anche ai sequestri ed alle confische ex art. 240-bis del codice penale (c.d. confisca allargata, avente ad oggetto beni di presunta origine illecita). Trattasi comunque di norme “speciali”, che non sono idonee a disciplinare tutte le ipotesi “ordinarie” di sequestri strumentali ad una confisca, previste dagli artt. 240 o 322-ter del codice penale.
Con riferimento a queste ultime, il quadro giurisprudenziale è assai variegato, ma prevalentemente, nel concorso tra procedura esecutiva individuale e procedimento penale, tende a valorizzare le esigenze pubblicistiche punitive, che non possono “cedere” rispetto alle ragioni del creditore del soggetto colpito dalle misure di sicurezza patrimoniali, anche se il credito sia assistito da ipoteca (da ultimo, Cass. civ. n. 30990/2018, che conferma l’orientamento già assunto dalle Sezioni Unite con sentenza n.10532/2013).
È persino semplicistico affermare che il conflitto non può essere risolto solo sul piano della priorità delle trascrizioni, almeno nel senso che l’eventuale pregressa trascrizione del pignoramento non impedisce alla confisca, successivamente trascritta, di esplicare i propri effetti e di determinare l’improcedibilità del processo esecutivo, se non altro perché viene a mancare il requisito indefettibile dell’appartenenza del bene al debitore esecutato.
L’unica ipotesi in cui l’esigenza punitiva statuale è destinata a cedere è quella in cui sia già intervenuta, nel processo esecutivo, l’aggiudicazione, che resta salva. Secondo la giurisprudenza di legittimità, infatti, la posizione dell’aggiudicatario gode di un peculiare favor legis, che si spiega non già come tutela di un interesse individuale, bensì di quello generale – di matrice pubblicistica – alla stabilità degli effetti delle vendite giudiziarie, quale momento essenziale per non disincentivare la partecipazione alle aste e quindi per garantire la fruttuosità delle stesse, in ossequio del principio costituzionale di ragionevole durata del processo (così Cass. civ. n. 3709/2019).
È da precisare che tali principi giurisprudenziali sono stati elaborati sempre con riferimento al verificarsi dell’ipotesi dell’avvenuta confisca. Diverso è il caso del mero sequestro penale “ordinario”, ove non ancora seguito dalla fattispecie ablativa della confisca, in riferimento al quale non si nega che la procedura esecutiva, nascente da pignoramento trascritto prima del sequestro, possa proseguire, pur con le opportune cautele pubblicitarie in sede di vendita, che consentano ai potenziali interessati ed agli ausiliari della procedura di monitorare lo sviluppo del procedimento penale. Così, ad esempio, di recente, si è espresso il Tribunale di Napoli Nord, in persona del dott. Auletta, con ordinanza del 2 giugno 2019, a definizione di un’intricata vicenda in cui – va precisato – il sequestro era stato adottato ma non seguito (ancora) da trascrizione, circostanza che lo rendeva in ogni caso inopponibile al creditore procedente; da notare come il giudice dell’esecuzione non abbia fatto a meno di accompagnare l’astratta riflessione processuale con un “appunto” sull’opportunità della scelta del creditore procedente di richiedere esplicitamente alla vendita nonostante la riscontrata criticità.
FOCUS
Mentre resta controversia la gestione dei conflitti tra misure penali di carattere reale e procedure esecutive individuali, nell’ambito delle procedure concorsuali, con l’entrata in vigore dell’art. 317, comma 1 del nuovo “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”, il legislatore ha stabilito in via generale il principio di prevalenza tra sequestro preordinato alla confisca e procedura di liquidazione giudiziale. Resta da comprendere se tale mutato contesto normativo possa “influenzare” la produzione giurisprudenziale anche nell’ambito delle esecuzioni individuali. Fino a che, tuttavia, sia teoricamente ipotizzabile la contemporanea pendenza di entrambi i procedimenti, ai potenziali interessati all’acquisto si raccomanda di analizzare attentamente i dati presenti negli avvisi di vendita e nelle allegate perizie di stima, strumenti di fondamentale importanza per acquisti “informati” e “consapevoli”.
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