Nel caso di aumento di capitale effettuato mediante CONFERIMENTI IN NATURA e perciò da sottoscriversi contestualmente alla deliberazione, l’imposta dovuta deve qualificarsi come PRINCIPALE e non COMPLEMENTARE con il conseguente obbligo solidale del notaio rogante per cui si applica il comma 5 dell’art. 27 del D.P.R. n. 131/1986 secondo cui l’atto è soggetto all’imposta principale nella misura indicata in tariffa, previa deduzione dell’imposta in misura fissa pagata in sede di registrazione, con il conseguente obbligo solidale del Notaio. L’imposta di registro da corrispondere in seguito all’AUMENTO DI CAPITALE SOCIALE effettuato con conferimenti in natura deve essere qualificata come IMPOSTA PRINCIPALE, con la conseguenza che per il pagamento È RESPONSABILE IN SOLIDO ANCHE IL NOTAIO ROGANTE.
LA CONTROVERSIA
Il notaio rogante è responsabile in solido con l’azienda per il versamento dell’imposta di registro sugli aumenti di capitale in natura, (art. 27 DPR 131/86 :”l’atto di conferimento è soggetto all’imposta principale nella misura indicata in tariffa con obbligo solidale del notaio rogante”).
In accordo con le raccomandazioni della Corte di Giustizia Europea la Cassazione sottolinea che per la riscossione è necessario che il conferimento sia CERTO.
La controversia inizia con la notifica di una cartella di pagamento per l’imposta di registro non versata al notaio rogante dell’atto di aumento di capitale in una società relativamente a conferimenti in natura.
Avverso tale avviso il contribuente Notaio ha proposto ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale che ha rigettato lo stesso.
Successivamente il notaio rogante ha presentato gravame alla Commissione Tributaria Regionale del Veneto, la quale ha accolto l’appello e ha dichiarato non dovuta l’imposta di registro richiesta al contribuente, in veste di notaio quindi di pubblico ufficiale.
Il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE unitamente all’AGENZIA DELLE ENTRATE hanno proposto il ricorso per cassazione con unico motivo.
Il contribuente resiste con controricorso, considerandolo inammissibile e aggiungendo, nel merito, che l’aumento di capitale non si era mai verificato.
Con ordinanza la Corte di Cassazione ha formulato alla Corte di giustizia della Comunità Europea quesiti riguardanti l’aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura ed in particolare:
– se si assoggetta all’imposta il conferimento effettivo o anche solo la delibera di aumento di capitale,
– se l’imposta grava solo sulla società oppure anche sul pubblico ufficiale che redige o riceve l’atto,
– se i mezzi di tutela propri dell’ordinamento italiano nei confronti del pubblico ufficiale sono conformi al principio di proporzionalità.
La Corte di Giustizia ha emesso la sentenza al riguardo in data 1 luglio 2010.
In accordo con tale sentenza la Corte di Cassazione accetta la qualificazione dell’imposta come principale, effettuata dall’Agenzia, ai sensi del DPR n.131 del 1986, art. 27, comma 5, in caso di contestualità tra la delibera e la sottoscrizione dell’aumento di capitale.
Per questo motivo è stato accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, con cassazione della sentenza impugnata perché fondata su un erroneo principio di diritto e rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale per le successive decisioni.
LA SENTENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere
Dott. POLICHETTI Renato – Consigliere
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere
Dott. GRECO Antonio – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso omissis/2005 proposto da:
IL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e L’AGENZIA DELLE ENTRATE
RICORRENTI
CONTRO
NOTAIO ROGANTE
CONTRORICORRENTE
avverso la sentenza n. 15/2004 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di VENEZIA, depositata il 05/07/2004;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE e l’AGENZIA DELLE ENTRATE propongono ricorso per cassazione, in base ad un motivo, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto che, accogliendo l’appello del contribuente contro la pronuncia di primo grado, ha dichiarato non dovuta l’imposta di registro richiesta al contribuente, quale pubblico ufficiale rogante, con la cartella di pagamento impugnata, in relazione ad atto di aumento di capitale della SOCIETÀ TIZIO
Il contribuente resiste con controricorso, illustrato da successiva memoria, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso sia quanto al Ministero, sia quanto all’Agenzia delle Entrate, e deducendo, nel merito, che l’aumento di capitale non era comunque mai avvenuto.
La causa è stata chiamata all’udienza del 26 novembre 2008.
Con ordinanza in pari data la Corte ha formulato alla Corte di giustizia delle Comunità Europee i seguenti quesiti:
a) se l’art. 4, comma 1, lett. c), della direttiva 69/335/CE, secondo cui e sottoposto all’imposta sui conferimenti l’aumento del capitale sociale di una società di capitali mediante conferimento di beni di qualsiasi natura, debba essere interpretato nel senso che va assoggettato ad imposta l’effettivo conferimento e non la mera delibera di aumento di capitale rimasta sostanzialmente ineseguita;
b) se l’art. 4, comma 1, lett. c), della direttiva 69/335/CE debba essere interpretato nel senso che l’imposta deve gravare esclusivamente sulla società conferitaria e non anche sul pubblico ufficiale che redige o riceve l’atto;
c) se in ogni caso siano conformi al principio di proporzionalità i mezzi di difesa offerti dalla normativa italiana al pubblico ufficiale, tenuto conto che il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 38, dispone l’irrilevanza della nullità o annullabilità della delibera di aumento di capitale e consente di ottenere il rimborso de l’imposta pagata solo a seguito di sentenza civile di nullità o annullamento passata in giudicato.
La Corte di Giustizia ha provveduto con sentenza del 1 luglio 2010.
Il controricorrente ha depositato una nuova memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Il ricorso del MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE è inammissibile, essendo esso rimasto estraneo al giudizio di merito, introdotto successivamente al 1 gennaio 2001, svoltosi nei soli confronti dell’AGENZIA DELLE ENTRATE, divenuta operativa a quella data, cui deve attribuirsi la qualità di successore a titolo particolare dello stesso Ministero.
2.- E’ invece ammissibile il ricorso dell’Agenzia, avendo le Sezioni Unite di questa Corte escluso che essa, per avvalersi del patrocinio dell’AVVOCATURA DELLO STATO, debba conferire una specifica procura per ogni singolo procedimento
3.- Con l’unico morivo l’AGENZIA DELLE ENTRATE lamenta la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 13, 14, 19, 20, 27, 42, 50, 55 e 57, assumendo l’obbligo del notaio rogante al pagamento dell’imposta, da qualificarsi come principale.
3.1.- Il mezzo è parzialmente fondato, nei sensi di seguito precisati.
Il punto centrale della controversia è rappresentato dalla qualificazione dell’imposta proporzionale dovuta sull’aumento di capitale come principale o complementare, in quanto, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, comma 2, “la responsabilità dei pubblici ufficiali non si estende al pagamento delle imposte complementari e suppletive”.
Il giudice tributario, sul rilievo che – ai sensi dell’allegra vigente D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 6, – gli aumenti di capitale a pagamento si considerano sottoposti alla condizione sospensiva della sottoscrizione, ha qualificato l’imposta come complementare.
La ricorrente viceversa, trattandosi di aumento di capitale effettuato mediante conferimenti in natura e perciò da sottoscriversi contestualmente alla deliberazione, ritiene applicabile il D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 5, secondo cui, una volta intervenuta l’omologazione, l’atto è soggetto all’imposta (principale) nella misura indicata dalla tariffa, previa deduzione dell’imposta in misura fissa pagata in sede di registrazione: con il conseguente obbligo solidale del notaio rogante.
La tesi dell’Amministrazione appare preferibile e l’imposta deve essere qualificata come principale, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 27, comma 5, stante la contestualità tra la delibera e la sottoscrizione dell’aumento di capitale, con conseguente inapplicabilità del comma 6, della stessa norma.
Va tuttavia considerato che, in risposta ai quesiti sottopostile da questa Corte, la Corte di Giustizia, pur ritenendo compatibile con la direttiva 69/335, come successivamente modificata, la responsabilità solidale del notaio rogante per il pagamento dell’imposta sui conferimenti, ha, in primo luogo, affermato, che è necessario che “sia mantenuta la connessione fra la riscossione dell’imposta menzionata e il conferimento effettivo dei beni alla società beneficiaria”, cosicchè “lo Stato membro interessato non potrà richiedere il pagamento dell’imposta sui conferimenti fintanto ché il conferimento in parola non rivesta carattere certo”; in secondo luogo, ha ritenuto non compatibile con il principio di effettività una normativa nazionale che restringe, dinanzi ai giudici tributati, i mezzi di prova della mancanza dell’effettivo conferimento per l’aumento di capitale deliberato da una società. 4.- La sentenza di secondo grado – fondata su un erroneo principio di diritto – deve pertanto essere cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della (Commissione tributaria regionale del Veneto, che. farà applicazione dei principi tutti, ivi compresi quelli desumibili dalla sentenza della (Corte di Giustizia, esposti al punto 3.1. della presente sentenza, preliminarmente valutando, in fatto, se vi sia accertamento del vero presupposto impositivo, rappresentato dall’effettivo conferimento.
5.- Appare equo compensare le spese tra il Ministero e il controricorrente.
PQM
la (Corte dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese; accoglie il ricorso dell’Agenzia delle Entrate, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della (Commissione tributaria regionale del Veneto.
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