ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore inadempiente per il recupero di somme assoggettate ad IVA è soggetto, ai sensi dell’art. 8 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, all’applicazione dell’imposta in misura fissa, atteso che la surrogazione del fideiussore al creditore principale comporta una peculiare forma di successione nel credito e la novazione dal lato soggettivo ma non incide sull’identità oggettiva dell’obbligazione, che conserva la sua natura ai fini tributari.
Questo il principio ribadito dalla Commissione Tributaria Regionale con sentenza n.3090/28/15, depositata in data 09.02.2015.
Nel caso in esame, l’Agenzia delle Entrate proponeva appello avverso la decisione della Commissione Tributaria Provinciale, con la quale, su istanza della Banca, era stata annullata la determinazione d’imposta di registro susseguente alla emissione di un decreto ingiuntivo, contenente ingiunzione di pagamento nei confronti del fideiussore.
L’appellante lamentava l’erroneità delle statuizioni del Giudice di prime cure, sostenendo che la propria pretesa fiscale derivasse non già dal decreto monitorio, bensì dall’omesso pagamento della tassa di registrazione della fideiussioni, deducendo pertanto l’onere di pagamento della tassa sulle fideiussioni secondo il calcolo proporzionale, pur avendo dedotto in primo grado, invece, l’onere di pagamento in misura fissa.
Si costituiva la Banca, concludendo per il rigetto del gravame.
La Commissione Tributaria Regionale, nel disporre il rigetto dell’appello, ha ribadito il principio in forza del quale la registrazione del decreto ingiuntivo esecutivo ottenuto dal creditore per il pagamento di somme assoggettate ad IVA, è assoggettato all’applicazione dell’imposta di registro in misura fissa.
Invero, già la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto le istanze della Banca ricorrente, statuendo che “non sarebbe dovuta l’imposta di registro quando il decreto ingiuntivo afferisce a crediti bancari assistiti da fideiussione soggette ad iva. La pretesa di pagamento dell’imposta di registro, pur possibile in alternativa al pagamento dell’IVA in tassa fissa, si risolverebbe in una duplicazione di tassazione e costituirebbe un illecito tributario“.
Il Giudice di appello, ritenuto palese che l’imposizione in esame si riferisse all’omesso pagamento di imposte e oneri accessori dovuti su decreto ingiuntivo, ha ricondotto al caso di specie il principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte, in forza del quale “in tema di imposta di registro, il decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore inadempiente per il recupero di somme assoggettate ad IVA è soggetto, ai sensi dell’art. 8 della tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, all’applicazione dell’imposta in misura fissa, atteso che la surrogazione del fideiussore al creditore principale comporta una peculiare forma di successione nel credito e la novazione dal lato soggettivo, ma non incide sull’identità oggettiva dell’obbligazione, che conserva la sua natura ai fini tributari” (cfr. Cass. n. 14000/2014).
In conclusione, la Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l’appello, disponendo la compensazione delle spese di lite, attesa la particolarità della materia.
Per ulteriori approfondimenti sull’argomento, si rinvia alla rassegna giurisprudenziale pubblicata in Rivista e consultabile al seguente link
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 175/2015