ISSN 2385-1376
Testo massima
L’art 37 del Dpr n. 13/1986 prevede l’imponibilità ai fini fiscali dei provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria in materia di controversie civili che definiscono anche parzialmente il giudizio.
Il provvedimento giudiziale che ha ad oggetto operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’Iva scontano l’imposta di registro in misura fissa in virtù del principio di alternatività tra imposta proporzionale di registro ed Iva ai sensi dell’art. 40 del Dpr 131/1986.
Tanto ha stabilito la Commissione Tributaria Provinciale, Pres. Castellano Maria Pia, Rel. Iaccarino Giovanni, con la sentenza del 01 dicembre 2011 resa in materia di imposta di registro.
La vicenda trae origine dalla pronuncia del Tribunale di Nola, che con decreto n. 39/09 del 02/10/2008 ammetteva al passivo la ricorrente a seguito di opposizione allo stato passivo.
L’ufficio del registro di Nola provvedeva alla tassazione del provvedimento di ammissione nella misura di euro 103.480,00 applicando l’imposta proporzionale pari all’1% della domanda.
La banca proponeva ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, lamentando l’applicazione dell’imposta proporzionale di registro, in presenza di operazione rientranti nel campo di applicazione dell’Iva, per le quali, l’imposta di registro applicabile è quella in misura fissa.
La Commissione Tributaria ha accolto il ricorso ed ha dichiarato dovuta l’imposta di registro nella misura fissa di euro 160,00
Il provvedimento di ammissione al passivo fallimentare ottenuto a seguito di opposizione ex art.98 lf deve essere tassato ad imposta fissa quando la domanda ha ad oggetto i finanziamenti bancari, ergo operazioni rientranti nel campo di applicazione dell’iva.
Da ciò consegue che la tassazione applicata dall’Ufficio del registro al provvedimento di ammissione avente ad oggetto operazioni di finanziamento bancario, pari all’1% dell’importo della domanda, in applicazione dell’art. 8, lettera C, parte I, della Tariffa del Testo Unico del D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986, è assolutamente in contrasto con il noto principio dell’alternatività tra imposta di registro ed Iva di cui all’art.40, del medesimo Testo Unico.
Principio quest’ultimo ribadito in diverse pronunzie di merito e dallo stesso Giudice di legittimità.
La decisione in commento consolida l’orientamento giurisprudenziale riportato nella rassegna pubblicata sul questa Rivista e consultabile al seguente link:
Testo del provvedimento
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