ISSN 2385-1376
Testo massima
Il decreto ingiuntivo di condanna alla restituzione di somme derivanti da finanziamento, concesso da una banca, configura una prestazione soggetta ad IVA, onde esso va registrato a tassa fissa di registro per il principio di alternatività fra IVA e imposta di registro, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 131/86.
Così si è pronunciata la Commissione Tributaria Provinciale di Napoli, Sezione 41, Pres. Mazziotti di Celsio Lucio, Rel. Starita Vincenzo con la sentenza n. 19588 del 22 luglio 2014 in materia di tassazione dei decreti ingiuntivi.
Una banca, proponeva opposizione avverso un avviso di liquidazione emesso nei suoi confronti dall’Ufficio del Registro di Napoli e avente ad oggetto un omesso versamento di imposte di registro riguardante un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Napoli.
In particolare, la banca lamentava:
1) che il Fisco aveva applicato per il calcolo della tassa di registrazione del decreto ingiuntivo i criteri proporzionali sulle garanzie fideiussorie (nel caso di specie, tre) senza considerare che la condanna riguardava anche il debitore. Da ciò discendeva che il decreto ingiuntivo doveva essere registrato a tassa fissa e non con aliquota proporzionale;
2) che, nella specie, i crediti riportati nel decreto derivavano da contratti di finanziamento a medio termine ed erano, secondo la prospettazione attorea, esenti dall’imposta rientrando, invece, nel campo di applicazione dell’IVA.
Chiedeva, pertanto, la sospensione dell’esecuzione dell’avviso e nel merito la dichiarazione di illegittimità con riforma dello stesso da calcolarsi solo sull’obbligazione principale ed in misura fissa.
La Commissione Tributaria Provinciale di Napoli ha accolto le doglianze della banca affermando che “la restituzione delle somme dovute a seguito di apertura di credito costituisce una delle prestazioni che formano l’oggetto del contratto di finanziamento, come tale da considerarsi attratto nell’orbita dell’imposta sul valore aggiunto, anche se dichiarato esente da imposta ai sensi dell’art. 10 del D.P.R. 633/72 (ris. 24.2.1988 prot. 220890), con conseguente applicazione dell’imposta fissa di registro per il principio di alternatività fissato dall’art. 40 della legge di registro“.
Richiamando, infatti, la circolare ministeriale n. 214/E del 10 settembre 1998, i Giudici tributari hanno affermato che “registrazione a tassa fissa si applica nei casi di decreti ingiuntivi che comportano condanna al pagamento di somme da parte del debitore principale e del fideiussore, sia esso soggetto o non soggetto all’IVA, nonché nei casi di decreti ingiuntivi recanti condanne nei confronti del debitore principale e del fideiussore nel caso in cui il credito derivi da un’operazione soggetta all’IVA che viene adempiuta in esecuzione dello stesso decreto da un soggetto non IVA“.
La Commissione Tributaria, ha ritenuto che le operazioni di finanziamento e quelle fideiussorie sono prestazioni soggette ad IVA in quanto esse non esonerano, salvo eccezioni, dagli adempimenti formali previsti dalla disciplina dell’imposta, e possono incidere sul rapporto d’imposta con vari effetti, quale, a mero titolo esemplificativo, l’operatività delle regole sulla indetraibilità dell’imposta assolta sugli acquisti.
In conclusione, i Giudici hanno accolto il ricorso presentato dalla banca e hanno compensato tra le parti le spese di lite.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 472/2014