ISSN 2385-1376
Testo massima
La notificazione dell’avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta di registro versata, notificato al notaio rogante che, in sede di rogito di compravendita immobiliare, si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, ed in tale veste abbia proceduto alla relativa autoliquidazione ed al corrispondente versamento, vale solo a costituirlo quale responsabile d’imposta, tenuto all’integrazione del versamento, ma non incide sul principio per cui i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta restano le parti sostanziali dell’atto medesimo.
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta, Pres. Cicala Rel. Perrino, con sentenza n. 5016, depositata in data 12.03.2015.
Nel caso de quo, l’Agenzia delle Entrate notificava a due contribuenti gli avvisi di liquidazione per l’imposta di registro, ipotecaria e catastale, relativi ad un atto di compravendita stipulato da questi ultimi e registrato telematicamente dal notaio rogante. A seguito di ricorso dei contribuenti, la Commissione Tributaria Provinciale annullava i predetti avvisi di liquidazione; in sede di appello, proposto dall’Agenzia delle Entrate innanzi alla Commissione Regionale, venivano confermate le statuizioni di primo grado, sul presupposto che il Notaio fosse l’unico soggetto abilitato a versare l’imposta, con la conseguenza che i contribuenti non avessero alcuno strumento per verificare la correttezza dell’operato del professionista, essendo tenuti soltanto a versare gli importi dallo stesso richiesti.
Avverso tale decisione, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione.
La Suprema Corte, richiamando a fondamento della propria pronuncia un precedente del 2010 (sentenza n. 18493), ha disposto l’accoglimento dello spiegato ricorso, in applicazione del principio secondo cui i soggetti obbligati al pagamento dell’imposta restano le parti sostanziali dell’atto registrato, anche nel caso il notaio rogante abbia omesso il versamento delle somme destinate al pagamento dell’imposta di registro.
Invero, la notificazione dell’avviso di liquidazione per l’integrazione dell’imposta versata, effettuata dall’Agenzia delle Entrate al notaio che in sede di rogito si sia avvalso della procedura di registrazione telematica, vale soltanto a costituire il professionista quale responsabile d’imposta.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 310/2015