ISSN 2385-1376
Testo massima
In tema di imposta di registro, nel caso di contestuali cessioni di quote di società di persone, ciascuna di esse è soggetta ad imposta ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 21, comma 1, poiché non viene in rilievo un negozio complesso, soggetto, ai sensi del comma 2 del citato art. 21, ad un’unica tassazione, ma dei negozi collegati, ognuno dei quali adeguatamente giustificato sotto il profilo causale ed estraneo all’effetto modificativo del contratto sociale, che, ai sensi dell’art. 2252 cod. civ., sorge in forza del successivo consenso di tutti i soci.
Questo il principio affermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Sesta, Pres. Cicala Rel. Crucitti, con l’ordinanza n. 18122, depositata in data 15.09.2015.
La Suprema Corte è intervenuta per chiarire in che modo si debba procedere con la tassazione, complessivamente o su ogni singola quota, nel caso della cessione di quote di società di persone.
Nel caso in esame, il contribuente aveva impugnato, in qualità di amministratore unico di una s.r.l., l’avviso con il quale era stata liquidata l’imposta di registro riguardante l’atto avente per oggetto la cessione di quote da parte di due soci, sul presupposto che detto atto, unico, avrebbe dovuto essere assoggettato ad un’unica, sola imposta di registro.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, ricorsa alla magistratura di diritto avverso il giudizio della Commissione Tributaria Regionale, deducendo con unico motivo di ricorso la violazione e/o la falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986 art. 21, non era corretto ritenere che l’atto di cessione di più quote fosse assoggettabile ad un’unica imposta, essendosi in presenza di un atto plurimo, ossia contenente più disposizioni, che dovevano essere assoggettate a tassazione separatamente.
Ebbene, gli Ermellini, in accoglimento del ricorso e alla luce del principio, affermato dalla stessa Corte (cfr. Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 22899 del 29.10.14; Cass., Sez. 6, Ordinanza n. 19245 dell’11.9.2014), hanno ribadito, consolidando l’orientamento recentemente formatosi nella giurisprudenza di legittimità, che in fattispecie come quella in esame, nel caso di contestuali cessioni di quote di società di persone, ciascuna di esse è soggetta ad imposta ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 21, comma 1. In tal caso, invero, non viene in rilievo un negozio complesso, soggetto ad un’unica tassazione, profilandosi piuttosto dei negozi collegati, ognuno dei quali adeguatamente giustificato sotto il profilo causale.
Per questo unico motivo, il Supremo Collegio ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, ha rigettato il ricorso del contribuente.
Testo del provvedimento
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