Nell’ambito di un contratto di compravendita ed ai fini del calcolo delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, le parti possono avvalersi della disciplina cd. del prezzo-valore di cui all’art. 1 comma 497 L. n. 266/2005, anche nel caso in cui il bene abbia una rendita provvisoria, senza necessità di svolgere la richiesta di cui all’art. 12 D.L. n. 70/1988 conv. in L. n. 154/1988.
Questi i principi espressi dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Emilia Romagna, Pres.Pugliese Rel.est. Morlini con sentenza n 917 del 14.02.2017.
Nel caso di specie un’agenzia di riscossione notificava a dei contribuenti avviso di accertamento, rettificando e liquidando le maggiori imposte di registro, ipotecaria e catastale, relative alla compravendita di un fabbricato, ritenendo non validamente avanzata la richiesta delle parti di determinare l’imponibile sulla base del valore risultante della rendita catastale del bene, richiamando l’ambito operativo dell’art. 12 D.L. n. 70/1998.
I contribuenti proponevano opposizione avverso l’accertamento innanzi alla competente CTP, contestando l’operato dell’agenzia di riscossione sia sotto il profilo procedurale sia sotto il profilo sostanziale, argomentando che nel rogito notarile era stata esplicitamente richiesta la tassazione in base al prezzo-valore catastale, circostanza che impediva di operare la tassazione sulla base del valore venale.
Nel merito la CTP riteneva fondate le contestazioni di parte contribuente, asserendo che la tassazione andasse effettuata sulla base della rendita effettiva, essendo questa la chiara volontà delle parti emergente dall’atto.
Contro la pronuncia emessa in primo grado proponeva appello, dinanzi la CTR dell’Emilia Romagna l’agenzia di riscossione ribadendo le proprie argomentazioni in ordine alla necessità di tassare l’atto sulla base del valore venale del bene, argomentando che trattandosi di immobile ancora sprovvisto di rendita definitiva, la tassazione non discendesse automaticamente ed ex lege dall’art. 1 comma 497 L. n. 266/2005, ma che andasse espressamente richiesta dal contribuente ex art. 12 D.L. n. 70/1998; e non avendo il contribuente espressamente invocato tale norma, detta tassazione non poteva essere concessa.
Si costituivano i contribuenti chiedendo il rigetto del gravame, ribadendo le proprie argomentazioni, in ordine alla validità della dichiarazione contenuta nell’atto di compravendita e conseguentemente alla necessità di operare la tassazione sulla base del valore catastale benché soltanto proposto.
Il collegio, concordando con le prospettazioni dei contribuenti, ha ritenuto che la rendita catastale esiste tanto nel caso in cui sia attribuita, quanto nel caso in cui sia meramente proposta, con la conseguenza che la disciplina generale del prezzo-valore si applica anche nel caso di rendita non definitiva, atteso che l’operatività dell’art. 12 D.L. n. 70/1998, è circoscritta alle situazioni in cui la tale rendita non esiste.
In ragione di quanto suesposto, la CTR ha rigettato l’appello, con conseguente conferma della sentenza impugnata e condannato l’agenzia di riscossione a rifondere ai contribuenti le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
IMPOSTA DI REGISTRO: L’OBBLIGO DI PAGAMENTO GRAVA SULLE PARTI SOSTANZIALI DEL CONTRATTO
IL NOTAIO ROGANTE È SOLTANTO UN RESPONSABILE D’IMPOSTA
Ordinanza | Cassazione Civile, Sezione Sesta, Pres. Cicala Rel. Perrino | 12.03.2015 | n.5016
IMPOSTA DI REGISTRO: DOVUTA ANCHE SE IL CONTRATTO SI RISOLVE PER MUTUO DISSENSO
HANNO RILEVANZA FISCALE LE PRESTAZIONI DERIVANTI DALLA RISOLUZIONE CONTENUTA IN UN AUTONOMO NEGOZIO
Ordinanza | Cassazione Civile, Sezione Sesta, Pres. Cicala Rel. Caracciolo | 02.03.2015 | n.4134
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